Fallimento, riassunzione del processo e comunicazione del curatore
Processo civile - Apertura del fallimento - Interruzione del processo - Effetto automatico - Riassunzione del processo - Termine - Decorrenza - Comunicazione del curatore - Caratteristiche
Qualora nel corso del processo si verifichi il fallimento di una delle parti, l'interruzione si verifica con effetto automatico dal momento della dichiarazione di fallimento e per evitare l'estinzione è necessario che la parte riassuma il processo nel termine di legge, termine che decorre non dalla apertura della procedura di insolvenza, ma dalla comunicazione o notificazione di detto evento o dalla conoscenza legale acquisita dalla parte. La comunicazione effettuata dal curatore ai sensi dell'articolo 92 L.F. è atto idoneo a determinare la decorrenza del termine di riassunzione ma solo se sia stata indirizzata al difensore della parte processuale, se contenga un esplicito riferimento alla lite pendente ed interrotta e se sia corredata da copia autentica della sentenza di fallimento, dovendosi far salva l'esigenza che la conoscenza legale investa la rilevanza - sul singolo giudizio - dello specifico evento interruttivo, per stabilire se e da quale momento decorra il termine per la riassunzione.
• Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 28 ottobre 2019 n. 27516
Procedimento civile - Interruzione del processo - Perdita della capacità processuale di una delle parti dichiarazione di fallimento della parte costituita - Effetti - Interruzione di diritto del processo ex art. 43 l. fall. - Sussistenza - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza in forma legale dell'evento interruttivo - Modalità - Atti muniti di fede privilegiata - Necessità - Comunicazione ex art. 92 l. fall. - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.
Nel giudizio civile, la dichiarazione di fallimento della parte costituita determina l'automatica interruzione del processo, ex art. 43 l. fall., senza che sia necessaria la dichiarazione dell'evento, e il termine per la riassunzione decorre dalla conoscenza legale della sentenza dichiarativa di fallimento, la quale deve essere acquisita (per il tramite di una dichiarazione, notificazione o certificazione rappresentativa dell'evento interruttivo, munita di fede privilegiata o corredata da altro atto avente tale fede) nell'ambito dello specifico giudizio sul quale l'evento medesimo è destinato ad operare; pertanto, la comunicazione effettuata dal curatore si sensi dell'art. 92 l. fall., costituisce strumento idoneo, ai fini della decorrenza del predetto termine, solo a condizione che sia indirizzata al difensore della parte processuale, contenga esplicito riferimento alla lite pendente ed interrotta e sia corredata da copia autentica della sentenza di fallimento (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato l'estinzione del processo interrotto per tardività della riassunzione, sul rilievo che la comunicazione del curatore, non avendo i predetti requisiti, integrasse una mera dichiarazione di scienza privata, non idonea a far decorrere il relativo termine).
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 novembre 2018 n. 31010
Procedimento civile - Interruzione del processo - Perdita della capacità processuale di una delle parti interruzione di diritto del processo ex art. 43 l. fall. - Termine per la riassunzione - Decorrenza - Dalla conoscenza in forma legale dell'evento interruttivo - Configurabilità - Modalità - Fattispecie.
In caso di interruzione automatica del processo determinata dall'apertura del fallimento, giusta l'art. 43, comma 3, l.fall., al fine del decorso del termine per la riassunzione non è sufficiente che dell'evento interruttivo, rappresentato dalla dichiarazione di fallimento, la parte interessata alla prosecuzione del giudizio abbia avuto conoscenza formalmente legale (cioè acquisita per il tramite di atti muniti di fede privilegiata quali dichiarazioni, notificazioni o certificazioni rappresentative dell'evento medesimo), ma è necessario che tale conoscenza abbia specificamente ad oggetto tanto l'evento in se considerato quanto lo specifico processo nel quale esso deve esplicare i suoi effetti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini della legale conoscenza dell'evento interruttivo, la circostanza che lo stesso fosse stato formalmente appreso dalla parte interessata alla prosecuzione, a mezzo del proprio procuratore, in un giudizio in cui era rappresentata da un difensore diverso da quello che la assisteva nel processo in cui l'evento medesimo era destinato a produrre effetti).
• Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 15 marzo 2018, n. 6398