Rassegne di Giurisprudenza

Fallimento, sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione al passivo

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Fallimento e procedure concorsuali - Insinuazione al passivo - Domanda proposta dall'agente di riscossione - Avviso di addebito e accertamento esecutivo - Art. 29 e 30 D.L.n.78/2010 - Notifica dell'avviso - Necessità - Esclusione - Produzione dell'estratto di ruolo - Sufficienza
Ai fini dell'ammissibilità della domanda d'insinuazione al passivo che viene proposta dall'agente della riscossione e della verifica in sede fallimentare del diritto al concorso del credito tributario o di quello previdenziale, è sufficiente la produzione dell'estratto di ruolo visto che non occorre che l'avviso di accertamento o quello di addebito siano notificati secondo quanto disposto dagli artt. 29 e 30 del D.l. n. 78/10, conv. con l. n. 122/10. Pertanto, in sede concorsuale, il ruolo non rileva come titolo esecutivo ma individua, anche ai fini degli accessori, i crediti opponibili alla massa e i relativi privilegi. Lo stesso principio vale per l'estratto di ruolo, il quale contiene e documenta gli elementi del ruolo benché non sia un atto impositivo.
• Corte di Cassazione, civ., sez. U, sentenza del 11 novembre 2021, n. 33408

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere riscossione dei crediti previdenziali - Fallimento del debitore - Estratto di ruolo - Sufficienza - Avviso di addebito - Equipollenza.
Ai fini della riscossione dei crediti previdenziali, le pretese iscritte a ruolo dalle società concessionarie per la riscossione sono sottoposte, in caso di fallimento del debitore, al rito dell'accertamento del passivo ex artt. 92 e ss. l.fall., nel cui ambito la relativa domanda di ammissione è proponibile in base al mero estratto di ruolo (da integrare con la produzione dei documenti giustificativi, in ipotesi di contestazione da parte del curatore), senza che sia richiesta la previa notifica della cartella di pagamento. All'estratto di ruolo può ritenersi equivalente l'avviso di addebito emesso dall'INPS avendo lo stesso efficacia di titolo esecutivo.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., ordinanza 2 ottobre 2019 n. 24589

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Passività fallimentari (accertamento del passivo) - Ammissione al passivo - In genere credito tributario - Insinuazione del concessionario - Estratto del ruolo - Sufficienza - Copie su supporto analogico di un documento informatico - Efficacia probatoria - Condizioni - Fondamento.
Il concessionario del servizio di riscossione dei tributi può domandare l'ammissione al passivo dei crediti tributari maturati nei confronti del fallito sulla base del ruolo, senza che occorra anche la previa notificazione della cartella esattoriale, ed anzi sulla base del solo estratto, in ragione del processo di informatizzazione dell'amministrazione finanziaria che, comportando la smaterializzazione del ruolo, rende indisponibile un documento cartaceo, imponendone la sostituzione con una stampa dei dati riguardanti la partita da riscuotere; ne consegue che, stante il disposto dell'art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (modificato dall'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2010), gli estratti del ruolo, consistenti in copie operate su supporto analogico di un documento informatico, formate nell'osservanza delle regole tecniche che presiedono alla trasmissione dei dati dall'ente creditore al concessionario, hanno piena efficacia probatoria ove il curatore non contesti la loro conformità all'originale.
• Corte di Cassazione, sez. I, civ., ordinanza 14 giugno 2019 n. 16112