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Fallimento, verificazione del passivo esclusa per il creditore del terzo garantito dal fallito con ipoteca

Per le Sezioni unite, sentenza n. 8557/2023, i creditori titolari di un diritto di ipoteca sui beni del fallimento in garanzia per crediti terzi non possono avvalersi del procedimento di verificazione

di Francesco Machina Grifeo

Le S.U. affrontano la fattispecie del diritto di ipoteca su di un bene del fallito, il quale tuttavia si sia limitato a prestare la garanzia reale per il debito altrui (senza assumere, quindi, alcuna posizione obbligatoria nei confronti del creditore garantito). In questo caso - si chiedere la corte - , il terzo titolare di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento è legittimato a far valere il proprio diritto con il procedimento di verificazione del passivo (previsto dal capo V del titolo II della legge fallimentare), oppure può ottenerne soddisfazione mediante l'intervento nella fase di ripartizione del ricavato della vendita del bene gravato? Inoltre, ai fini della partecipazione al concorso, risulta sufficiente l'accertamento dell'opponibilità della garanzia ai creditori, oppure è necessaria la verifica dell'esistenza e dell'entità del credito garantito? E ancora, tale verifica deve aver luogo con la partecipazione del debitore garantito, e con quali modalità? Infine, se ed in che modo la decisione adottata in sede di opposizione allo stato passivo incide sull'esercizio del diritto alla rivalsa nei confronti del debitore garantito?

Per la Corte di cassazione, sentenza n. 8557/2023, l'accertamento del diritto del creditore – in questo caso una banca - non è suscettibile di essere fatto valere in sede di accertamento del passivo, e segnatamente, con l'opposizione allo stato passivo. È stato, dunque, cassato senza rinvio il decreto emesso dal Tribunale di Terni che aveva accolto l'opposizione proposta da Unicredit Credit Management s.p.a., in qualità di procuratrice di Unicredit s.p.a., contro il provvedimento che aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo del fallimento di B.., disponendone l'ammissione al passivo, in via ipotecaria, per la somma di quasi 1,5 mln di euro oltre interessi (fino al primo riparto utile delle somme ricavate dalla vendita degli immobili oggetto di ipoteca, con la precisazione che l'ammissione era da intendersi «limitata al ricavato della vendita di tali immobili e che l'opponente non [avrebbe potuto] in alcun modo partecipare alla ripartizione delle somme derivanti dalla liquidazione degli altri beni facenti parte dell'attivo fallimentare»).

Per le Sezioni Unite Civili, che risolvono un contrasto giurisprudenziale, vanno dunque affermati i seguenti principi: «I creditori titolari di un diritto di ipoteca o di pegno sui beni compresi nel fallimento costituiti in garanzia per crediti vantati verso debitori diversi dal fallito non possono, anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, a vvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo di cui al titolo II, capo V della legge fallimentare, in quanto non sono creditori del fallito, né soggetti che agiscono per la restituzione o la rivendica dei beni acquisiti al fallimento.»

«I detti creditori possono intervenire nel procedimento fallimentare in vista della ripartizione dell'attivo per richiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura che sono stati ipotecati o pignorati.»

«Avverso il piano di riparto del curatore che escluda o includa (in tutto o in parte) il diritto del titolare della nuda prelazione alla distribuzione delle dette somme, il creditore ipotecario o pignoratizio e, rispettivamente, gli altri creditori interessati al riparto del ricavato della vendita del bene possono proporre reclamo a norma dell'art. 110, comma 3, l. fall.»

«Il reclamo può avere ad oggetto l'esistenza, la validità e l'opponibilità al fallimento della garanzia reale, avendo anche riguardo alla sua revocabilità, oltre che l'an e il quantum del debito garantito.»

«Tale accertamento non richiede la partecipazione al giudizio del debitore la cui obbligazione è garantita da ipoteca o da pegno e ha un valore endoconcorsuale, essendo, come tale, non opponibile al detto debitore, restato estraneo al procedimento fallimentare, in sede di rivalsa.».

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