Rassegne di Giurisprudenza

Falsa attestazione della presenza in ufficio del dipendente pubblico

a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto


Pubblico impiego - Falsa attestazione di presenza sul luogo di lavoro - Consumazione del reato - Danno all'Amministrazione - Necessità - Esclusione.
Il reato di cui all'art. 55-quinquies, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, si consuma per il solo fatto della falsa attestazione attraverso l'alterazione dei sistemi di rilevamento o con altre modalità fraudolente, a prescindere dal danno all'Amministrazione che invece porterebbe alla contestazione di truffa aggravata. La norma mira ad agevolare i controlli della Pubblica Amministrazione sul rispetto delle norme di condotta dei dipendenti, attraverso l'affidamento che questa ripone sul corretto uso dei badge, che hanno sostituito i fogli di presenza o i cartellini marcatempo.
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 8 ottobre 2021 n. 36711

Reati contro la fede pubblica - Delitti - Falsità in atti - In genere - Art. 55-quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001 - Falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente - Infedele timbratura del proprio o dell'altrui "badge" - Configurabilità - Sussistenza.
Fra le «altre modalità fraudolente» che integrano il delitto di falsa attestazione della presenza in servizio di dipendenti di una pubblica amministrazione, previsto dall'art. 55-quinquies del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rientra l'abusiva timbratura del proprio o dell'altrui "badge", ovvero la consegna del proprio "badge" a colleghi per risultare falsamente in servizio o l'utilizzo del tesserino elettronico di altri dipendenti pubblici per attestarne la presenza in ufficio.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 6 novembre 2019 n. 45106

Pubblico impiego - Timbratura del cartellino - Omessa indicazione dei periodi di assenza - Truffa - Danno economico di lieve entità.
La falsa attestazione del pubblico dipendente relativa alla sua presenza in ufficio, riportata sui cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, integra il reato di truffa aggravata ove il soggetto si allontani senza far risultare, mediante timbratura del cartellino o della scheda magnetica, i periodi di assenza, sempre che questi ultimi siano economicamente apprezzabili, osservando che anche una indebita percezione di poche centinaia di Euro, corrispondente alla porzione di retribuzione conseguita in difetto di prestazione lavorativa, costituisce un danno economicamente apprezzabile per l'amministrazione pubblica.
• Corte di cassazione, sezione 2 penale, sentenza 13 febbraio 2019 n. 7005

Reati contro il patrimonio - Truffa - Concorso di reati - Concorso materiale con il delitto di false attestazioni o certificazioni ex art. 55 - quinquies D.Lgs. n. 165 del 2001 - Configurabilità - Ragioni.
Il delitto di false attestazioni o certificazioni ex art. 55-quinquies del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che si consuma con la mera realizzazione, da parte dei pubblici dipendenti, di un comportamento fraudolento consistente nell'irregolare utilizzo dei sistemi di rilevazione delle presenze, può concorrere con la truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., quando la condotta determina un danno patrimoniale per l'amministrazione, in conformità alla clausola di riserva di cui al primo comma del predetto art. 55-quinquies, che mantiene "fermo quanto previsto dal codice penale".
• Corte di cassazione, sezione 3 penale, sentenza 18 novembre 2015 n. 45696