Falsa perizia: il privato non si può opporre all’archiviazione
Il privato che si ritiene danneggiato da un falsa perizia non può opporsi alla richiesta di archiviazione del procedimento a carico dei consulenti tecnici d'ufficio. La norma incriminatrice, prevista dall'articolo 373 del Codice penale regola, infatti, una fattispecie considerata lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria. La Corte di cassazione con la sentenza 39129 dell'11 agosto, respinge la domanda del ricorrente di annullare il decreto con il quale il Giudice per le indagini disciplinari del Tribunale, dichiarando inammissibile la sua opposizione, aveva archiviato il procedimento nei confronti di due consulenti tecnici di ufficio. Un “fascicolo” aperto dopo che il ricorrente aveva denunciato i Ctu per falsa perizia (articolo 373 del Codice penale ) e corruzioni in atti giudiziari (articolo 319-ter del Codice penale ). Alla base dell'accusa rivolta ai tecnici una supposta falsa valutazione di alcuni immobili oggetto di un giudizio di scioglimento di una comunione ereditaria.
Il ricorrente aveva chiesto inoltre, sempre senza successo, di disporre delle indagini supplementari che consistevano nell'acquisizione degli atti del procedimento civile da sottoporre a una nuova consulenza tecnica e nell'interrogatorio dei due indagati. Ma nulla di tutto questo, spiega la Cassazione, avrebbe potuto portare a “punire” i due tecnici.
Per la Suprema corte, infatti, giustamente il Gip aveva considerato irrilevanti le ulteriori verifiche perché non avrebbero in alcun modo consentito di acquisire la prova della supposta malafede dei CTu. I loro “pretesi” errori anche se accertati, spiegano i giudici, avrebbero potuto essere attribuiti «a una sempre possibile negligenza o all'imperizia nello svolgimento dell'incarico, piuttosto che alla preordinata intenzione di attestare il falso al fine di avvantaggiare una delle parti processuali, intenzione che, in ogni caso, sarebbe stato pressoché impossibile accertare». In più i giudici della sesta sezione penale, hanno ricordato al ricorrente che il reato di falsa perizia, anche se astrattamente configurabile sarebbe stato da lungo tempo prescritto.
In ogni caso la Suprema corte ricorda che il privato non può opporsi alla richiesta di archiviazione per falsa perizia perché il crimine lede l'interesse della collettività al buon andamento dell'attività giudiziaria.
Nulla da fare neppure sul fronte della corruzione in atti giudiziari. Un ambito in cui il giudice, pur non potendo fare un “pronostico” sull'esito dell'investigazione suppletiva e delle prove indicate dalla parte offesa, conserva il potere-dovere di escludere le richieste di “indagini” non utili a modificare in modo sostanziale il quadro probatorio.
Corte di cassazione – Sentenza 39129/2017