False comunicazioni sociali quando l’agente con dolo voglia indurre in errore i destinatari
Reati fallimentari – Società di capitali - Bancarotta documentale - Ricorso abusivo al credito – Responsabilità dell’amministratore - Reato di false comunicazioni sociali - Art. 2621 c.c. modificato dall'art. 9 legge n. 69 del 2015 – False valutazioni a bilancio - Fattispecie.
Il falso cosiddetto valutativo conserva tuttora rilevanza penale a seguito dell'entrata in vigore della cosiddetta legge anticorruzione 27 maggio 2015, n. 69, art. 9. Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo all'esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, ove l'agente si discosti da criteri di valutazione normativamente fissati o da criteri tecnici generalmente accettati consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni. (Nella fattispecie, venivano contestati specificamente i delitti di bancarotta documentale e di ricorso abusivo al credito in capo all'amministratore unico di una s.r.l. dichiarata fallita, riscontrando il dolo specifico del primo delitto, evidenziate in più punti alterazioni e falsificazioni contabili da parte dell'amministratore finalizzate a non far emergere le perdite reali – mediante iscrizione di poste fittizie quali crediti, incremento di valore dei macchinari, valore di avviamento del ramo d'azienda e presentazione per la seconda volta agli istituti di credito fatture precedenti rimaste insolute - e, conseguentemente, ad ottenere il personale vantaggio di evitare la ricapitalizzazione della società, essendo la capitalizzazione già effettuata del tutto insufficiente e finalizzata al solo scopo di ingannare i creditori sullo stato di salute dell'azienda).
• Corte cassazione, sezione V penale, sentenza 15 settembre 2016 n. 38303
Reati fallimentari - Società di capitali - Bancarotta impropria dell'organo di controllo in concorso con gli amministratori – Responsabilità dei componenti del collegio sindacale per omesso controllo - Reato di false comunicazioni sociali - "Abolitio criminis" - Irrilevanza - Fattispecie.
La modifica legislativa apportata dalla legge n. 69 del 2015 agli articoli 2621 e 2622 c.c. sulle false comunicazioni sociali non ha escluso dal novero di quelle penalmente rilevanti quelle relative alle valutazioni mantenendo soltanto il riferimento ai fatti materiali non rispondenti al vero (Nella fattispecie, i componenti dei collegi sindacali di numerose società di capitali, s.p.a. e s.r.l., poi dichiarate fallite, imputati di bancarotta impropria in concorso con gli amministratori delle società dichiarate fallite per avere omesso l'attività di controllo loro demandata, reclamavano l'estinzione dei reati loro ascritti per “abolitio criminis”.).
• Corte cassazione, sezione V penale, sentenza 27 luglio 2016 n. 32826
Reati societari - False comunicazioni sociali - Bancarotta fraudolenta da reato societario - Nuova disciplina introdotta dalla legge 69 del 2015 - Falsità in valutazioni – Sussistenza del reato.
Il falso valutativo in bilancio mantiene rilevanza penale anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2015 (art. 9). Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)con riguardo all’esposizione o all’omissione di fatti oggetto di “valutazione” se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.
• Corte cassazione, sezioni Unite penali, 27 maggio 2016 n. 22474
Reati societari - False comunicazioni sociali - Rilevanza delle valutazioni presenti in bilancio – Falso valutativo ed estimativo – Dati o fatti materiali esposti od omessi non corrispondente al vero – Idoneità a indurre altri in errore – Rilevanza - Apprezzamenti di carattere squisitamente soggettivo – Irrilevanza.
Nella nuova fattispecie delle false comunicazioni sociali ai sensi dell’articolo 2621 c.c. non assumono più rilievo i termini di "valutazioni" o "valutazioni estimative", quale sintesi di dati esposti od omessi nella comunicazione sociale, in merito alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, occorrendo, piuttosto, che quel dato o fatto materiale (in sostanza "informazione") - esposto od omesso - non corrispondente al vero, sia rilevante in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore. L'eliminazione dell'inciso «ancorché oggetto di valutazione» dalla norma, non costituisce un'ipotesi abrogativa della categoria del falso cosiddetto valutativo/estimativo, anzi, implicitamente ribadisce e sancisce chiaramente, con la soppressione di qualsiasi riferimento alla valutazione, l'irrilevanza del percorso argomentativo attraverso il quale il "fatto" non corrispondente al vero venga esposto in bilancio, ossia se attraverso un percorso valutativo, o riproduttivo di un dato (come, per esempio, nel caso della riproduzione del costo storico di un immobile), dovendo ritenersi esclusi dalla sfera di punibilità esclusivamente gli apprezzamenti di carattere squisitamente soggettivo.
• Corte cassazione, sezione V penale, sentenza 30 marzo 2016 n. 12793
Reati societari - False comunicazioni sociali - Rilevanza delle valutazioni presenti in bilancio – Soppressione dell’inciso «ancorché oggetto di valutazioni» - Effetto parzialmente abrogativo della fattispecie - Rimessione della questione della nuova formulazione di falso in bilancio alle Sezioni Unite.
Con riferimento alla rilevanza penale del cosiddetto “falso valutativo”, deve essere rimessa alle Sezioni Unite la questione relativa alla nuova formulazione del reato di falso in bilancio, al fine di chiarire se la modifica dell’art. 2621 c.c., operata dal comma 1 dell’art. 9, legge 27 maggio 2015 n. 69, nella parte in cui, disciplinando «le false comunicazioni sociali», non ha riportato l’inciso «ancorché oggetto di valutazioni», abbia comportato o meno un effetto parzialmente abrogativo della fattispecie.
• Corte cassazione, sezione V penale, ordinanza 2 marzo 2016 n. 676
Reati societari - False comunicazioni sociali - Modifica legislativa - Falsi valutativi - Punibilità - Esclusione.
In tema di false comunicazioni sociali, il dato testuale e il confronto con la previgente formulazione degli articoli 2621 e 2622 c.c. in disarmonia con il diritto penale tributario e con l'articolo 2638 c.c., sono elementi indicativi della reale volontà legislativa di far venir meno la punibilità dei falsi valutativi. La nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c., introdotta dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, ha determinato - eliminando l'inciso «ancorché oggetto di valutazioni» ed inserendo il riferimento, quale oggetto anche della condotta omissiva, ai «fatti materiali non rispondenti al vero» - una successione di leggi con effetto abrogativo, peraltro limitato alle condotte di errata valutazione di una realtà effettivamente sussistente. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto escluse dall'effetto parzialmente abrogativo l'esposizione di crediti materialmente falsi perché indicati con un valore difforme dal dato reale e perché descritti come certi, laddove, invece, essi avevano natura solo potenziale in quanto oggetto di contenzioso).
• Corte cassazione, sezione V penale, sentenza 22 febbraio 2016 n. 6916
Reati societari - Bancarotta fraudolenta da reato societario - Nuova disciplina introdotta dalla legge n. 69 del 2015 - Falsità in valutazioni – Sussistenza .
In tema di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario, di cui all'art. 223, comma 2, n. 1, legge fall. R.D. 16 marzo 1942, n. 267, la nuova formulazione dell'art. 2621 c.c., introdotta dalla legge n. 69/2015, che ha soppresso l'inciso «ancorché oggetto di valutazioni» con riferimento ai «fatti materiali non rispondenti al vero», non esclude la rilevanza penale dell’esposizione in bilancio di enunciati valutativi falsi che violano parametri normativamente determinati o tecnicamente indiscussi.
• Corte cassazione, sezione V penale, sentenza 12 gennaio 2016 n. 890
Reati societari - False comunicazioni sociali - Mancata esposizione in bilancio di poste attive - Modifiche all'art. 2622 c.c. introdotte dalla legge n. 69 del 2015 - Effetto abrogativo - Esclusione.
Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c. richiedono il dolo specifico consistente nel fine di procurare per sé o per altri un ingiusto profitto. I reati suddetti, così come riformati dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, sono reati di pericolo concreto, configurabili a prescindere dalla causazione di un danno patrimoniale a soci o creditori. La nuova formulazione dell'art. 2622 c.c. si pone, quanto alla condotta di mancata esposizione in bilancio di poste attive effettivamente esistenti nel patrimonio sociale, in rapporto di continuità normativa con la fattispecie previgente, determinando una successione di leggi penali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p.
• Corte cassazione, sezione V penale, sentenza 16 settembre 2015 n. 37570
Reati societari - False comunicazioni sociali - Nuova disciplina introdotta dalla legge n. 69 del 2015 - Eliminazione dal novero della rilevanza penale delle attività valutative - Conseguenze in tema di bancarotta impropria.
In tema di bancarotta impropria da reato societario, di cui all’articolo 223, comma 2, n. 1, della legge fallimentare, l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2015 che ha riformulato gli articoli 2621 e 2622 del Codice civile, eliminando l’inciso «ancorché oggetto di valutazioni» ha determinato una parziale “abolitio criminis”, escludendo dall’ambito della rilevanza penale le condotte che si sostanzino in un’attività “valutativa”.
• Corte cassazione, sezione V penale, sentenza 30 luglio 2015 n. 33774