Falso in atto pubblico per la madre che falsifica la firma del padre per l’iscrizione a scuola
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3880 depositata oggi, rigettando il ricorso della donna condannata per il delitto di cui agli articoli 476 e 482 cod. pen.
Scatta il doppio reato di falsità materiale in atto pubblico, commessa dal pubblico ufficiale e dal privato, per il genitore che sottoscriva falsamente al posto dell’altro, ed a sua insaputa, la domanda di del figlio minore presso un istituto scolastico. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3880 depositata oggi, rigettando il ricorso di una mamma.
Resta ferma dunque la sentenza della Corte di Appello di Ancona che, a sua volta, aveva confermato la decisione del Tribunale di Macerata nei riguardi di una donna per il delitto di cui agli articoli 476 e 482 cod. pen., per avere, nella domanda presentata, nel gennaio 2019, presso un istituto di Civitanova Marche, apposto la falsa sottoscrizione a nome dell’altro genitore, “attestando falsamente il consenso all’iscrizione presso il medesimo istituto della figlia minore”.
Bocciati tutti e quattro i motivi di ricorso, unitamente ai “motivi aggiunti”. In particolare, la donna aveva dedotto l’inesistenza del falso, dal momento che il modulo con la firma apocrifa “non aveva determinato la formazione di alcun atto, visto che la domanda a quell’istituto scolastico non si era mai concretizzata nella relativa iscrizione”.
Per la V Sezione penale, però, tale motivo, formulato per la prima volta in Cassazione, è inammissibile. In effetti, si legge nella sentenza, all’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui la minore era stata regolarmente iscritta all’istituto scolastico …, nessuna censura risulta formulata con l’atto d’appello: sicché la richiesta in questa sede di valutare un fatto (l’assenza di iscrizione al predetto istituto) smentito, in modo incontestato, in sede di merito, è del tutto inammissibile. Per la Suprema corte, tuttavia, vale la pena aggiungere “come, ad ogni modo, sia, ovviamente, del tutto irrilevante la frequenza, di fatto, di altro istituto scolastico, da parte della minore: ciò che non pone nel nulla la detta, ove pure iniziale e poi mutata, iscrizione all’istituto in rubrica”.
Opportunamente, prosegue la Corte, i giudici del merito hanno richiamato quella giurisprudenza secondo cui: «in tema di falso documentale rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli atti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi».
Tornando la caso specifico, la falsa sottoscrizione è stata accertata in primo grado, “come funzionale all’iscrizione della figlia al detto istituto scolastico e, come tale, ha certamente acquisito valore determinante per la medesima iscrizione”.
Infine, la ricorrente ha lamentato la violazione dell’articolo 51 cod. pen., che esclude la punibilità, avendo l’imputata agito per l’adempimento di un dovere, vale a dire provvedere all’istruzione della figlia minore. Per la Corte anche tale motivo è infondato. “È evidente – conclude la sentenza - che il falso commesso non costituisse via obbligata, ovvero non fosse affatto l’unico modo per garantire l’istruzione alla minore: laddove solo in caso di condotta vincolata a tutela di un diritto è logico che si integri la scriminante de qua”.