Falso ideologico per il conducente Ncc che esercita l'attività in altra città per la quale non ha autorizzazione
La Cassazione ha considerato fondamentale la precedente decisione della Consulta
Commette il reato di falsità ideologica chi svolge l'attività di noleggio con conducente dichiarando di operare in una zona e invece esercita l'attività in altro comune. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 178/2021.
Nella fattispecie il tribunale di Ragusa ha confermato il decreto con il quale il gip del medesimo tribunale aveva disposto il sequestro delle autorizzazioni per esercitare l'attività di noleggio con conducente. I reati ipotizzati erano quelli previsti dall'articolo 48 (errore determinato dall'altrui inganno) e 480 (falsità ideologica) del Cp per aver l'indagato presentato richieste fittizie di operare sul territorio di Ragusa, quando poi, l'attività principale era svolta presso Catania. L'imputato si era difeso eccependo di avere una rimessa nel comune di Ragusa.
Anche la Cassazione, però, ha respinto la tesi del conducente rilevando come esso esercitasse in prevalenza nel territorio catanese, inducendo così in errore i dirigenti che avevano rilasciato tali autorizzazioni e i funzionari addetti al controllo. I Supremi giudici hanno anche evidenziato come la Consulta con la sentenza n. 56/2020 si era pronunciata sulla legittimità della legge 12/2019, disponendo che doveva applicarsi la precedente legge 21/1992 che imponeva ai titolari di autorizzazioni di Ncc di ricevere nuove prenotazioni presso la rimessa o la sede e di iniziare e terminare ogni singolo servizio nelle rimesse medesime. Conclude quindi la Suprema corte che nel caso concreto l'avere attestato la falsità non costituisce un mero futuro inadempimento dell'obbligo di rispettare le condizioni di rilascio dell'autorizzazione, ma concretizza il falso ideologico.