Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Decadenza dalla responsabilità genitoriale ed obblighi di mantenimento economico della prole
2. Divorzio e liquidazione all'ex coniuge della quota del TFR
3. Ripartizione fra gli eredi del risarcimento del danno
4. Matrimonio e violenza morale
5. Separazione con addebito e uso di stupefacenti
6. Compiti e ruolo del Servizio sociale in tema di affidamento dei minori
7. Affidamento dei figli ed esclusivo interesse morale dei minori
8. Assegno divorzile e convivenza
9. Indicazione del lemma genitore nel C.I.E.
1. MANTENIMENTO – L'obbligo di mantenimento del figlio naturale retroagisce alla data della domanda
(Cc, articoli 147, 155, 315bis, 316, 316-bis, 330, 337-bis, 337-ter, 337-quater, 1292, 1294 e 1299; Cpc, articoli 70, 71, 72 e 91; Cp, articolo 572)
La decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venire meno gli obblighi di mantenimento economico della prole.
La decisione relativa all'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio naturale posto a carico del genitore non affidatario o collocatario, decorre naturalmente dalla data della proposizione della domanda giudiziale oppure, se successiva, dall'effettiva cessazione della coabitazione, senza la necessità di un'apposita statuizione sul punto.
NOTA
L'obbligazione di mantenimento ex art. 148 c.c. si collega allo status genitoriale e assume, di conseguenza, pari decorrenza dalla nascita del figlio.
Pertanto, nel caso di successiva cessazione della convivenza tra i genitori, l'obbligo decorre non già dalla proposizione della domanda, bensì dall'effettiva cessazione della coabitazione.
Il principio, tuttavia, è stato affermato nel caso in cui la domanda sia stata presentata prima della cessazione della coabitazione, precisando che tale situazione non costituisce un presupposto processuale, bensì una condizione dell'azione, incidendo sul diritto ad ottenere una sentenza favorevole, di talché è sufficiente che sussista nel momento in cui la lite viene decisa.
Nell'ipotesi inversa, quale è quella che si è determinata nella fattispecie, il limite alla retroattività della statuizione è costituito dall'espressa domanda della parte, attenendo tale pronuncia alla definizione dei rapporti pregressi tra debitori solidali, ossia a diritti disponibili e, quindi, non incidendo sull'interesse superiore del minore.
In conclusione, deve, quindi, affermarsi che la decisione relativa all'obbligo di mantenimento a carico del genitore non affidatario o collocatario non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale. Tale pronuncia, pertanto, retroagisce naturalmente al momento della domanda, senza necessità di apposita statuizione sul punto.
Tribunale di Roma, sezione XVIII, ordinanza 9 settembre 2022