Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito
La selezione delle pronunce di merito in tema di diritto di famiglia e delle successioni del 2022
Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito relativi ai mesi di gennaio e febbraio in materia di diritto di famiglia e delle successioni. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. sottoscrizione a pocrifa del testamento ;
2. omessa indicazione della data nel testamento;
3. scioglimento della comunione legale e pignoramento della quota del debitore;
4. vaccino e tutela del minore.
1. SUCCESSIONE E TESTAMENTO - La sottoscrizione apocrifa del testamento esclude l’applicazione dell’articolo 590 del codice civile. (Cc, articolo 590)
L'articolo 590 del Cc, nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria che sia comunque frutto della volontà del "de cuius", sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore.
• Tribunale Benevento, sentenza 1° febbraio 2022 n. 232 - Pres. Abbondandolo, Giud. rel. Vinetti
NOTA
Requisito formale ed essenziale del testamento olografo è la sottoscrizione del testatore, intesa come firma autografa, che deve essere apposta al termine delle disposizioni e che può anche non contenere il nome e il cognome del sottoscrivente, purché questi sottoscriva il testamento olografo con un’altra indicazione idonea a identificarlo. La giurisprudenza di merito ha chiarito che il requisito della sottoscrizione del testamento olografo, previsto dall’articolo 602 del Cc tra gli elementi essenziali ad substantiam della scheda testamentaria e distintamente dall’autografia delle disposizioni contenute, serve all’indispensabile esigenza di dare certezza sia alla loro riferibilità al testatore, pure salvaguardata dall’olografia, sia per attribuire paternità e responsabilità del medesimo che, dopo avere redatto il testamento abbia disposto del suo patrimonio senza alcun ripensamento. Pertanto, la carenza di tale requisito formale determina la nullità del testamento olografo.
2. TESTAMENTO - Ai fini della validità del testamento olografo è necessaria la completa indicazione della data. (Cc articoli 602 e 606)
Ai fini della validità del testamento olografo è necessaria la completa indicazione della data composta da giorno, mese e anni ex articolo 602, comma 3, del Cc, poiché essa costituisce requisito formale essenziale e l'eventuale omessa o incompleta indicazione della data ne comporta l'annullabilità ex articolo 606, comma 2, del codice civile.
• Tribunale Savona, sentenza 1° febbraio 2022 n. 86 - Pres. Princiotta, Giud. Rel. Acquarone
NOTA
Il testamento olografo deve anche indicare la data, ovvero l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno. E’ questo un requisito che chiarisce presuntivamente le questioni dipendenti dal tempo del compimento dell’atto, relative alla capacità di intendere e volere del testatore. La mancanza della data non comporta la nullità del testamento olografo, ma la sola annullabilità. A questo proposito, la dottrina sottolinea che la data si limiti a essere la sola indicazione di una circostanza di fatto, relativa al tempo in cui il testatore esprime la sua volontà. L’omissione di tale indicazione consente al testatore di poter riscrivere la sua volontà nelle forme corrette previste dalla legge. La dottrina sottolinea che la mancanza della data nel testamento non può essere eccepita se non è sollevata contestuale questione di incapacità del testatore di intendere e volere, ovvero questione di anteriorità rispetto ad altro testamento.
3. COMUNIONE LEGALE E PIGNORAMENTO DEL BENE – Sciolta la comunione legale il pignoramento può essere eseguito solo sulla quota del debitore. (Cc articolo 191)
La sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio comporta la declaratoria di inefficacia del pignoramento successivamente eseguito sulla totalità dei beni comuni.
• Tribunale Velletri, sentenza 28 gennaio 2022 n. 193 - Giud. Colognesi
NOTA
La disciplina codicistica della comunione legale si chiude con gli articoli 191-197 riguardanti le norme sullo scioglimento e sulla successiva divisione della stessa. ciascuna causa di cessazione della comunione legale è caratterizzata da alcuni aspetti comuni. Questi riguardano l'individuazione del momento di perfezionamento di ciascuna fattispecie, nonché del tempo della loro operatività cioè della decorrenza degli effetti, tenuto conto poi che tali momenti non sempre coincidono con l'opponibilità ai terzi, per la quale occorre a volte fare riferimento alla disciplina della relativa pubblicità.
Le norme in questione potranno essere applicate, in quanto compatibili, anche in caso di risoluzione del contratto di convivenza, stipulato ai sensi dell'articolo 1, 53° comma, legge 20 marzo 2016 n. 76, che contenga la scelta del regime della comunione dei beni
Con il provvedimento di omologa della separazione o, in caso di separazione giudiziale, con la sentenza dichiarativa della separazione, il regime di comunione legale senza quote cessa con lo scioglimento ex lege, articolo 191 del Cc, della comunione legale che, pertanto, a far data dal verificarsi di uno degli eventi tassativamente previsti dall'articolo 191 del Cc diventa comunione ordinaria ed a tale regime soggiacciono gli immobili già oggetto di comunione legale,
La natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi permane sino al momento del suo scioglimento, per le cause di cui all'articolo 191 del Cc, allorquando i beni cadono in comunione ordinaria e ciascun coniuge, che abbia conservato il potere di disporre della propria quota, può liberamente e separatamente alienarla, essendo venuta meno l'esigenza di tutela del coniuge a non entrare in rapporto di comunione con estranei.
In materia di comunione legale tra i coniugi, la separazione personale costituisce causa di scioglimento della comunione, ex articolo 191 del Cc, tale che la già intervenuta pronuncia di una sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio - regolarmente annotata a margine dell'atto di matrimonio e dunque perfettamente conoscibile dai terzi - comporta la declaratoria di inefficacia del pignoramento successivamente eseguito sulla totalità del bene in questione.
4. VACCINO E TUTELA DEL MINORE – In merito alla vaccinazione del minore il Giudice deve preferire il genitore che tutela gli interessi della minore (Legge 22 dicembre 2017 n. 219, articolo 316; Cc, articolo 3, comma 5)
In caso di conflitto tra i genitori sull’convenienza di sottoporre a vaccinazione la figlia, deve essere prediligere quel genitore che tutela gli interessi della minore. Nel caso in esame, la minore di tredici anni, ascoltata dal Giudice, ha espresso la volontà di essere sottoposta alla seconda dose. Il Giudice Tutelare di Firenze, in accoglimento del ricorso proposto dal padre gli ha conferito il potere di decisione in ordine alla somministrazione alla figlia del vaccino da Covid 19, indicando pure che dovrà esibire copia integrale del provvedimento autorizzatorio del Giudice al medico vaccinatore.
• Tribunale di Firenze, Ufficio del Giudice Tutelare, decreto 15 febbraio 2022 – Giudice Alinari
NOTA
Il provvedimento si innesta in quel filone giurisprudenziale che con riferimento alla vaccinazione Covid -19, ha affermato che tenuto conto del concreto pericolo per la salute del minore in relazione alla gravità e diffusione del virus e dei dati scientifici univoci che dimostrino l’efficacia del trattamento sanitario, il giudice possa sospendere momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino, così autorizzandone la somministrazione, preferendo il genitore favorevole.
Alla luce della giurisprudenza che si è espressa sulla delicata questione della vaccinazione in tempo di pandemia, si può sintetizzare il quadro in questo modo:
- un genitore, senza il consenso dell'altro coniuge che manifesti volontà contraria, può far effettuare al figlio minore le vaccinazioni obbligatorie e facoltative come pure, tutte le volte che si renda indispensabile, il tampone anti-Covid. In tal caso, sarà con limitata la responsabilità genitoriale del genitore dissenziente;
- un genitore può, qualora non abbia il consenso dell'altro decidere, se sia necessario o anche solo opportuno far somministrare il vaccino anti-Covid al figlio minore. Anche in questo caso, sarà limitata la responsabilità genitoriale del genitore dissenziente.
Un recente provvedimento (Tribunale di Milano 13 settembre 2021 ) ha chiarito che l’interesse dei minori, nelle questioni che attengono alla loro salute, deve essere perseguito anche contro la posizione di quel genitore che, in nome di proprie convinzioni personali, non suffragate da alcuna evidenza scientifica, imponga ai figli scelte errate.