Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022

di Valeria Cianciolo

S i segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022 . Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. AFFIDAMENTO CONDIVISO - L'affido condiviso non è precluso dalla conflittualità tra i genitori (Codice civile, articolo 337-bis)

In tema di determinazione del regime di affidamento e di mantenimento della figlia minore di una coppia non più convivente, i “forti contrasti” insorti con l’altro genitore in ordine alla gestione della figlia, dedotti dalla madre ricorrente, non possono giustificare l'affidamento esclusivo della minore e la determinazione, in alternativa, di modalità di frequentazione con il padre particolarmente pregiudizievoli del rapporto genitore-figlia. Il Tribunale di Genova, nello stabilire le disposizioni in ordine al regime di affidamento della figlia minore, alla collocazione abitativa e frequentazione tra i genitori, ha affermato che, nonostante le conflittualità personali tra i genitori, non vi fosse motivo alcuno per derogare alla regola generale di affidamento in forma condivisa ad entrambi i genitori, in conformità al principio consolidato di legittimità secondo cui «il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio; tuttavia nell'interesse di quest'ultimo il giudice può individuare un assetto che si discosti da questo principio tendenziale, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena». (cfr. Cass. civ. sez. I, 17 settembre 2020, n. 19323).
Tribunale di Genova, sezione IV, decreto 29 aprile 2022 – Pres. Canepa, Giud. Rel. Di Lazzaro

2. SEPARAZIONE - L'assegnazione della casa coniugale presuppone che il genitore assegnatario conviva con figli (Cc articolo 337-sexies)
L’assegnazione della casa coniugale presuppone che il genitore assegnatario conviva con figli minorenni, o con prole maggiorenne ma non autonoma economicamente, rispetto ai quali è necessario tutelare il loro interesse a permanere nell'habitat domestico in cui sono cresciuti e dove hanno instaurato le proprie relazioni sociali. L’art. 337-sexies codice civile introdotto dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 indica un solo presupposto per la pronuncia del provvedimento di assegnazione: il fatto che esso soddisfi l’interesse dei figli conviventi. In assenza di prole, invece, il titolo che giustifica la disponibilità della casa familiare, sia esso un diritto di godimento o un diritto reale, del quale sia titolare uno dei coniugi o entrambi, è giuridicamente irrilevante. Ne consegue che il Giudice non può, con la sentenza di separazione, adottare un provvedimento di assegnazione della casa coniugale.
Tribunale Nuoro, sentenza 26 aprile 2022 n. 278 – Pres. Longu, Giud. Rel. Falzoi

3. COMODATO – Il comodante deve provare il sopravvenuto bisogno del bene per la restituzione della casa familiare in comodato   (Cc articoli 1803, 1809 e 1810)

Il contratto di comodato, essendo concesso per soddisfare esigenze abitative della famiglia del comodatario, rientra nella fattispecie normata dall'art. 1809 codice civile trattandosi di un contratto sorto per un determinato uso e per un periodo determinabile per relationem, ovvero che può essere individuato in virtù della destinazione a casa familiare contrattualmente prevista. La specificità della destinazione, impressa per effetto della concorde volontà delle parti, infatti, è incompatibile con il godimento provvisorio ed incerto che caratterizza il comodato precario e che legittima la cessazione ad nutum del rapporto su iniziativa del comodante, con l'evidente conseguenza che questi, in caso di godimento concesso a tempo indeterminato, è tenuto a consentire la continuazione.
Tribunale Bari, sezione I, sentenza 28 aprile 2022 n. 1606 – Giud. Fasano

4. REVOCATORIA E DONAZIONE - Conservazione della garanzia patrimoniale, donazione e revocatoria ordinaria  (Cc, articoli 2740 e 2901)
In tema di azione revocatoria ordinaria, ove l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie. Se un debitore dispone del suo patrimonio mediante il trasferimento contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza del pregiudizio patrimoniale arrecato con tali atti alle ragioni del creditore, in capo al debitore, sono in re ipsa.
Tribunale Potenza, sentenza 21 aprile 2022, n. 494 – Giud. Fortunato

5. AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO – Sulla competenza in materia di assegno di cura (Legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 - Campania -Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)
Una volta che sia stato riconosciuto e già conformato, anche tenendo conto delle risorse disponibili, il diritto all'erogazione dell'assegno di cura a favore del disabile, le controversie attinenti al quantum da liquidare a tale titolo, riguardando una fase meramente esecutiva e non comportando la spendita di poteri autoritativi, restano estranee al perimetro della giurisdizione esclusiva e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
T ar Campania Napoli, sezione VI, sentenza 29 aprile 2022 n. 2968 - Pres. Scudeller, Primo Referendario, Est. Spatuzzi

6. PENSIONE DI REVERSIBILITÀ – Riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità anche se l’assegno divorzile è condizionato a un evento futuro (Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articoli 5 e 9)
Ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità in favore del coniuge nei cui confronti è stato dichiarato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell’art. 9, L. n. 898/1970 nel testo modificato dall’art. 13, L. n. 74/1987, la titolarità dell’assegno, di cui all’art. 5 della stessa L. n. 898/1970, deve intendersi come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno divorzile, al momento della morte dell’ex coniuge, e non già come titolarità astratta del diritto all’assegno divorzile che è stato in precedenza soddisfatto con la corresponsione in un’unica soluzione. Il presupposto per il riconoscimento della pensione di reversibilità non è il concreto ed effettivo versamento dell'assegno divorzile, bensì la verifica dell'avvenuta costituzione dello stesso in una pronuncia giudiziale. Nel caso in esame, è stato riconosciuto al coniuge superstite il diritto alla pensione di reversibilità poiché l’assegno divorzile era stato concordato tra le parti come sottoposto a condizione, ossia, "la comunicazione di assunzione anche di un solo figlio" con "contratto a tempo pieno, non necessariamente stabilizzato, e con corresponsione di una retribuzione mensile uguale o superiore ad € 800,00".
Tribunale Bergamo, sezione lavoro, sentenza 22 aprile 2022 n. 236 - Giud. Greco

7. PENSIONE DI REVERSIBILITA’ E REQUISITO DI INABILITA’ - Sull'accertamento del requisito della "inabilità" richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti (Legge 12 giugno 1984 n. 222, articolo 8 - Revisione della disciplina della invalidità pensionabile; legge 4 aprile 1952, n. 218, articolo 13 - Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i  superstiti)

L'accertamento del requisito della "inabilità" (di cui all'art. 8 della L. 12 giugno 1984, n. 222) richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto. Sussiste la cd. "vivenza a carico" quando il contributo economico continuativo, da parte del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, ha avuto un ruolo rilevante, decisivo e, comunque, prevalente, al sostentamento del discendente. La vivenza a carico è provata quando risulta che il familiare si trova senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento dello stesso concorreva, in modo efficiente, il defunto. L’art. 13 della Legge 4 aprile 1952, n. 218, (sostituito dalla Legge n. 903 del 1965, articolo 22, per effetto del rinvio al R.D.L. n. 636 del 1939) stabilisce che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, “i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro (...) si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”. Il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell’inabile, deve avere avuto un ruolo anche meramente concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente. Secondo la Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., 4 febbraio 2008, n. 2630, la nozione di vivenza a carico, definita, dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 106, deve intendersi provata quando risulti che i familiari si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti, e che al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto.Inizio modulo.
Tribunale Tivoli, sezione lavoro, sentenza, 19 aprile 2022, n. 444 - Giud. Mariscotti

8. RISARCIMENTO DEL DANNO E DOVERI GENITORIALI - Conseguenze risarcitorie, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal mancato assolvimento dei doveri genitoriali (Cc, articoli 316, 316-bis e 2059; Costituzione, articoli 2 e 30; Carta di Nizza, articolo 24)
Il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole. La responsabilità genitoriale sorge al momento della nascita del figlio giacché deriva dal fatto della procreazione e quindi, non cessa per effetto della separazione o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. L’abbandono consapevole del genitore, purché doloso, viola i doveri nascenti dal rapporto di filiazione ed è risarcibile a titolo di danno non patrimoniale poiché lesivo dello status di figlio, costituzionalmente garantito. Tale lesione non è riconoscibile in re ipsa, ma deve essere provata. Dunque, il pregiudizio deve essere allegato e provato nel suo ammontare dal danneggiato, secondo il principio generale dell’onere della prova, ricorrendo anche alla prova presuntiva, attraverso la quale il giudice ben può dedurre dal fatto noto quello ignoto, secondo un principio di probabilità. L’allegazione comunque, deve riguardare fatti precisi, specifici e circostanziati, non mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale e ipotetico. La giurisprudenza di legittimità ha consolidato, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 codice civile, la risarcibilità del pregiudizio di natura non patrimoniale, quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale. Non può dubitarsi come il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di un figlio, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determini un vulnus, dalle conseguenze di entità rimarchevole ed anche, purtroppo, ineliminabili, a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano nella Carta costituzionale (in part., artt. 2 e 30), e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela.
Tribunale Pavia, sezione III, sentenza 6 maggio 2022, n. 643 - Giud. Caterbi

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