Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1.Tutela, curatela e amministrazione di sostegno
2.Separazione giudiziale con addebito
3.Successione, divisione immobiliare e derogabilità del principio di estrazione a sorte nel caso di eguaglianza delle quote
4.Successione e nullità della notifica all'estero dell'atto di citazione
5.Fondo patrimoniale, azione revocatoria e fideiussione
6.Nullità del matrimonio con soggetto incapace e rimedi esperibili
7.Divorzio, affidamento dei figli e rispetto del rifiuto della figlia ad incontrare il padre
8.Stalking e divieto di avvicinamento


1. TUTELA, CURATELA E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - Anche in presenza di patologie particolarmente gravi, deve accordarsi preferenza allo strumento dell'amministrazione di sostegno. (Cc, articolo 414; legge 9 gennaio 2004 n. 6)
Si dà luogo all'amministrazione di sostegno nel caso in cui, per assicurare adeguata tutela ad una persona affetta da abituale infermità di mente, è sufficiente una gestione solo di specifici affari mentre occorre la dichiarazione di interdizione se la gestione deve essere generale e globale, dato che una gestione globale degli interessi dell'inabile non può essere garantita dall'amministrazione di sostegno, in quanto i poteri dell'amministratore in nessun caso possono coincidere con quelli di un tutore e consistere nel potere di compiere, in nome e per conto dell'infermo, tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Tribunale Salerno, sezione I, sentenza 27 luglio 2022 n. 2708 – Pres. Costabile; Rel. Chiosi

2. SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON ADDEBITO
(Cc, articoli 143 e 146)
Ai sensi dell'art. 146 secondo comma cod. civ., nel testo introdotto dall'art. 28 della legge 19 maggio 1975 n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia, e di immediata applicabilità nei giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore di detta legge, la proposizione della domanda di separazione giudiziale, accompagnata o meno da richiesta di addebitabilità della separazione medesima, così come la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare, o del rifiuto di far cessare un pregresso allontanamento, tanto con riguardo al coniuge che ha iniziato il giudizio, quanto con riguardo al coniuge nei cui confronti il giudizio stesso è promosso.
Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi costituisce violazione del dovere di convivenza ed è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che l'allontanamento non sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile.
Nel caso di specie, essendo il matrimonio già in crisi in epoca antecedente all'abbandono del tetto coniugale ne deriva che l'allontanamento della moglie non può essere stato la causa della fine del matrimonio.
Tribunale Latina, sezione I, sentenza 23 luglio 2022 n. 1547 – Pres. De Cinti; Rel. Monetti

3. SUCCESSIONE – Divisione immobiliare e derogabilità del principio di estrazione a sorte nel caso di eguaglianza delle quote. (Cc, articoli 724 e 729)
Il giudice non può disporre lo scioglimento di una comunione (ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati, senza osservare le prescrizioni dettate dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dalla L. n. 47 del 1985, art. 40, comma 2, rispettivamente applicabili a seconda che l'edificio sia stato costruito successivamente o anteriormente alla entrata in vigore della L. n. 47 del 1985.
In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il criterio dell'estrazione a sorte previsto, nel caso di uguaglianza di quote, dall'art. 729 c.c. a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali contro ogni possibile favoritismo, non ha carattere assoluto, ma soltanto tendenziale, e, pertanto, è derogabile in base a valutazioni discrezionali, che possono attenere non soltanto a ragioni oggettive, legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità, se non sotto il profilo del difetto di motivazione, non solo ove il giudice di merito abbia ritenuto di derogare al criterio suddetto, ma anche se abbia scelto di respingere la richiesta di deroga avanzata dalla parte.
Tribunale Benevento, sezione I, sentenza 22 luglio 2022 n. 1780 – Giudice unico Consolante

4. SUCCESSIONE – Nulla la notifica per non essere state rispettate le formalità di legge. (Cpc, articoli 142, 153 e 291; Reg. CE 13 novembre 2007, n. 1393/2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale)
Nel giudizio di impugnazione di un testamento olografo per nullità, stante l'unitarietà del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, atteso che l'eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima.

NOTA

Nel caso in esame, il Tribunale ha ritenuto che la notifica effettuata all'estero nei confronti del convenuto, residente nel regno Unito, fosse nulla, perché effettuata, non solo in violazione dell'art. 142, comma 2, cod. proc. civ. ma in particolare, per non essere state rispettate le formalità di notifica imposte dal regolamento comunitario 1393/2007, per le notificazioni che devono effettuarsi nell'ambito di Stati membri dell'UE. Il Tribunale ha infatti, effettuato il non avvenuto perfezionamento della notifica alla stregua delle risultanze del "modulo" di cui all'Allegato I del regolamento comunitario n. 1393/2007 il cui art. 10 prescrive che, espletate le formalità della notifica, "l'organo ricevente" inoltra all'organo mittente "un certificato del loro espletamento, redatto utilizzando il modulo standard di cui all'allegato 1" (paragrafo 1).
Il modulo standard relativo al "certificato di avvenuta o mancata notificazione / comunicazione" prevede la compilazione del quadro relativo ai dati concernenti "espletamento della notificazione o comunicazione" (se eseguita con risultato positivo), ovvero dei quadri "informazione a norma dell'art. 7, par. 2 del reg. CE n. 1393/2007" (se non è stato possibile eseguire la notifica) o ancora del quadro "rifiuto dell'atto" (ipotesi disciplinata dall'art. 8 del regolamento, nel caso in cui l'atto giudiziario allegato alla notifica non sia stato redatto in una lingua comprensibile al destinatario o nella lingua dello Stato membro richiesto), o "motivo della mancata notificazione o comunicazione dell'atto". La provenienza del modulo standard dall'"organo ricevente" è attestata dalle indicazioni in calce, relative al luogo, alla data di compilazione del modulo ed alla "Firma e/o timbro" (Signature and/or stamp), rispettivamente, del funzionario "e/o" dell'Ufficio dell'organo ricevente che ha proceduto alla notifica/comunicazione.
Nel caso in esame, non vi era attestazione sulla effettiva provenienza dell'atto di notificazione, l'apposizione del "timbro" dell'Ufficio dell'organo ricevente (Senior Court of England of Wales), in quanto prevista in "alternativa" alla sottoscrizione autografa per esteso.
Tribunale Vibo Valentia, sentenza 20 luglio 2022 n. 509 – Pres. Passarelli; Rel. Radice

5. FONDO PATRIMONIALE – Per l'esercizio dell'azione revocatoria, nella nozione di credito rientra anche la fideiussione. (Cc, articoli 167 e 2901)
La costituzione del fondo patrimoniale di cui all' art. 167 c.c. costituisce un limite alla disponibilità dei beni che ne entrano a far parte - vincolati a soddisfare i bisogni della famiglia - e quindi rende più incerta o difficile la soddisfazione del credito. Anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria, a norma dell'art. 2901 c.c.
Nel caso di specie, i coniugi convenuti - in qualità di fideiussori – sono risultati essere debitori dell'istituto di credito istante ed, in quanto tali, gli atti dispositivi del patrimonio dagli stessi compiuti sono assoggettabili dalla legge al rimedio della revocatoria ordinaria.
Tribunale Cosenza, sezione I, sentenza 18 luglio 2022 n. 1395 - Giudice Marletta

6. CIRCONVENZIONE D'INCAPACI – Nullità del matrimonio ex art. 120 cod. civ. (Cc, articoli 120, 122 e 129 bis)
Nel giudizio civile di accertamento della nullità delle nozze, delle prove assunte in un altro giudizio, il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in un diverso giudizio e attribuire valore di prova esclusiva anche ad una perizia svolta in sede penale o a una consulenza in altre sedi civili.
Il Tribunale ha dichiarato la nullità del matrimonio, ai sensi dell'art. 120 c.c. e condannato la convenuta, rimasta contumace, a pagare in favore del marito a titolo di indennità ex art. 129 bis c.c., la somma di Euro 10.800.

NOTA

Il matrimonio, come pure l'unione civile tra persone del medesimo sesso, (cfr. art. 1, 5 co., L. 20 maggio 2016, n. 76), contratto da persona incapace di intendere e di volere al momento di celebrazione della nozze è annullabile in nome della tutela che l'ordinamento appronta all'integrità del consenso matrimoniale, che deve formarsi in piena libertà e consapevolezza.
E' un principio affermato dalla giurisprudenza che la sentenza penale pronunciata in seguito a giudizio per il delitto di circonvenzione di incapace ha efficacia vincolante, rispetto alle stesse persone che abbiano partecipato al giudizio stesso, nel successivo giudizio civile sulla nullità della trascrizione del matrimonio contratto dallo sposo in pretesa situazione di incapacità, siccome contenente l'accertamento dello stato di capacità della parte asseritamente lesa, che rileva in termini di fatto materiale, trattandosi di un dato rilevante e suscettibile di verifica ed accertamento con gli appositi strumenti di indagine, mediante un'operazione logica e mentale in sè non dissimile, anche quando sussistano motivi di particolare complessità e difficoltà, da ogni altra operazione diretta ad acquisire nozione concreta e certa della realtà esterna.
In dottrina, si rileva, altresì, che decisiva sarà la consulenza tecnica d'ufficio, non essendo sufficienti, per la prova dell'incapacità, le dichiarazioni delle parti, un semplice certificato medico o una perizia stragiudiziale.
Il coniuge in buona fede ha diritto ad ottenere un'indennità "congrua" e, comunque, non inferiore al mantenimento per tre anni a prescindere dalla prova del danno sofferto.
Ai fini della responsabilità, ex art. 129 bis c.c., del coniuge in malafede cui sia imputabile la nullità del matrimonio, non è sufficiente la riferibilità oggettiva della causa di invalidità e non basta neppure la consapevolezza, certa o probabile, di essa, occorrendo altresì un comportamento ulteriore, commissivo od omissivo, del responsabile, contrario al generale dovere di correttezza, che abbia contribuito alla celebrazione del matrimonio nullo.
Tribunale Torino, sezione VII, sentenza 15 luglio 2022 n. 3062 - Pres. Silva; Rel. Boemio

7. DIVORZIO E AFFIDAMENTO DEI FIGLI – Il rispetto del rifiuto della figlia a incontrare il padre. (Cc, articoli 337 ter e 337 quater; Cp, articolo 600 quater)
In tema di affidamento dei figli minori nell'ambito del procedimento di divorzio, l'ascolto del minore infradodicenne capace di discernimento costituisce adempimento previsto a pena di nullità, atteso che è espressamente destinato a raccogliere le sue opinioni e a valutare i suoi bisogni e dunque non può essere sostituito dalle risultanze di una consulenza tecnica di ufficio, la quale adempie alla diversa esigenza di fornire al giudice altri strumenti di valutazione per individuare la soluzione più confacente al suo interesse.
Il diritto di visita del genitore non collocatario e, quindi, il diritto a mantenere il legame con il proprio figlio non ha carattere assoluto e deve procedere avendo sempre come parametro principale di riferimento il superiore interesse del minore, da determinarsi avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, quali anche la pregressa esistenza e consistenza dei rapporti familiari e l'età del figlio.
A fronte del netto rifiuto della minore di frequentare il padre, il giudice di merito chiamato a pronunciarsi sulle modalità e tempi di visita, in funzione anche del recupero del rapporto, deve valutare l'imposizione di un percorso di sostegno delle relazioni affettive tra genitore e minore attraverso l'impegno delle competenti strutture sociali e di esperti del settore.
Nel caso di specie, si è disposta la temporanea sospensione degli incontri-padre figlia così come previsti nella separazione consensuale, che sarebbero ripresi con la volontà della minore in tal senso e tramite il Servizio Sociale.
Tribunale Forlì, sentenza 15 luglio 2022 n. 718 – Pres. Talia; Rel. Orlandi

8. STALKING – Divieto di avvicinamento per l'ex moglie imputata per stalking. (Cp, articolo 612 bis; Cpp, articoli 270, 272, 273, 274, 275 e 282 ter)
Disposto il divieto di avvicinamento ex art. 282- ter c.p.p., introdotta dal decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38), quale misura cautelare ritagliata proprio per i fatti di stalking.
Il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati si riflette sul contenuto della misura cautelare prevista dall'art. 282- ter c.p.p. (come pure quella dell'allontanamento dalla casa familiare di cui all'art. 282 bis c.p.p.) «si caratterizza per essere normativamente "temperata" sulla situazione che si vuole tutelare in via cautelare». Infatti, mentre il giudice penale è abituato a maneggiare misure cautelari "interamente predeterminate", che generalmente non necessitano di integrazioni prescrittive e quando vi sono, sono di minima entità, invece, sia l'allontanamento dalla casa familiare, che il divieto di avvicinamento – misure entrambe ispirate all'esperienza comparata dell'order of protection della legislazione anglo-americana – si connotano perché affidano al giudice della cautela il compito, oltre che di verificare i presupposti applicativi ordinari, di riempire la misura di quelle prescrizioni essenziali per raggiungere l'obiettivo cautelare ovvero per limitare le conseguenze della misura stessa.
È evidente come ritiene la Cassazione che «l'efficacia di queste misure, funzionali ad evitare il pericolo della reiterazione delle condotte illecite, è subordinata a come il giudice le riempie di contenuti attraverso le prescrizioni che le norme gli consentono. Ne consegue che per le misure in questione appare necessaria la completa comprensione delle dinamiche che sono alla base dell'illecito, nel senso che il giudice deve modellare la misura in relazione alla situazione di fatto. Ciò comporta che il pubblico ministero nella sua richiesta (e ancor prima la polizia giudiziaria) dovrà ben rappresentare al giudice, oltre agli elementi essenziali per l'applicazione della misura, anche aspetti apparentemente di contorno, che invece possono assumere una importanza fondamentale ai fini dei provvedimenti di allontanamento o di divieto di avvicinamento, che possono risultare utili per dare il migliore contenuto al provvedimento cautelare».
Tribunale di Genova, ordinanza 26 luglio 2022- Giudice Ghio

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