Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito 2022/2023 in materia di diritto di famiglia e delle successioni

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022/2023. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Filiazione, principio di tipicità degli atti dello stato civile e rettificazione di un atto dello stato civile
2. Unica istanza di accesso per i coniugi alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento
3. Revoca del porto d'armi e lite in famiglia
4. Affidamento dei figli. Pregiudizievole il rapporto simbiotico madre-figlia
5. Donazione indiretta e legittimità di designare il beneficiario di polizza assicurativa a mezzo di rappresentanza
6. Separazione giudiziale e divorzio. Autonomia di giudizi e disposizioni in ordine alla Ctu
7. Addebito della separazione per abbandono del tetto coniugale e affido esclusivo alla madre che si è sempre occupata del figlio disabile
8. Nessuna responsabilità della scuola per la caduta dell'alunno durante l'ora di educazione fisica
9. Inammissibilità della contestazione delle parti in assenza di elementi probatori che denotino l'erroneità del convincimento del giudice sulla comproprietà
10. Sulla natura e modalità della divisione ereditaria
11. Accertamento di paternità nei confronti di ascendente consanguineo (fratello) del padre disconosciuto ed insufficienza della prova biologica


1. STATO CIVILE - Un atto di nascita trascritto sulla base di dichiarazioni dei genitori difformi dal vero necessita per essere rimosso del ricorso alle azioni di stato (Dpr 396/2002, articolo 95; Cc, articoli 254 e 263)
Il procedimento di rettificazione, per sua natura strumentale al compimento di un'attività di tipo amministrativo (quella pubblicitaria propria dei registri dello stato civile), non è idoneo alla decisione su una questione di stato che postula invece il ricorso ad una procedura complessa, a cognizione piena, nel contraddittorio delle parti, in un giudizio contenzioso avente ad oggetto appunto lo status del figlio, destinato a concludersi con una pronuncia costitutiva.
Nel caso di specie, la contestazione involge il riconoscimento dello stato di figlio, che deriva dalla dichiarazione di riconoscimento e dalla successiva annotazione sull'atto di nascita, del quale parte ricorrente (la Procura della Repubblica) contesta non la forma ma la sostanza
Qualora, come nel caso di specie, sia stato formato un atto di nascita, per accertare la mancata rispondenza al vero di quel legame di filiazione, occorre esperire la corrispondente azione per la rimozione dello stato, proprio perché un atto di nascita quando è trascritto sulla base di dichiarazioni dei genitori difformi dal vero necessita per essere rimosso del ricorso alle azioni di stato ovvero alla pronuncia emessa all'esito di un procedimento penale che ne accerti la falsità.
Il Tribunale di Pistoia ha dichiarato inammissibile il ricorso ex articolo 95 Dpr n. 396 del 2000 proposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia.
Tribunale di Pistoia, sent. 7 ottobre 2022 – Pres. Barbarisi, Giud. Est. Gargiulo

2. SOVRAINDEBITAMENTO - I membri di una famiglia possano presentare un'unica istanza di accesso alla procedura di liquidazione controllata (Dlgs 14/2019, articolo 66; Cc, articolo 2740)
Il Tribunale di Verona ha affermato l'applicabilità delle disposizioni in tema di procedure familiari anche alla procedura di liquidazione controllata, in quanto l'articolo 66 del Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII) costituisce previsione di carattere generale e, pertanto, tale possibilità è espressamente prevista dalla legge.
Nel caso di specie, i due coniugi hanno presentato congiuntamente un'istanza per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio. Dal provvedimento emerge che entrambi i ricorrenti, essendo uno pensionato e l'altra lavoratrice dipendente, non sono assoggettabili a liquidazione giudiziale.
NOTA
Le procedure familiari rappresentano un istituto assolutamente nuovo, introdotto dal c.c.i. allo scopo di definire le situazioni di sovraindebitamento che coinvolgano i membri di una stessa famiglia.
Ai sensi del 1 comma dell'articolo 66 del Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14, "I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune".
La presentazione del progetto unitario e il coordinamento delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento possono riguardare «i membri della stessa famiglia», a condizione che siano «conviventi» o che il sovraindebitamento abbia «un'origine comune».
Questi due presupposti, alternativi tra loro, circoscrivono il perimetro delle procedure familiari delimitando l'applicazione della procedura alla sussistenza di precise condizioni personali o situazioni debitorie che si innestano sui legami familiari indicati dalla norma.
L'attivazione della procedura unitaria non determina confusione dei patrimoni di pertinenza di ciascun familiare i quali, in applicazione del principio sancito dall'articolo 2740 cod. civ., rimangono autonomi.
L'articolo 66, comma 3 del Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14 lo dice espressamente ("Le masse attive e passive rimangono distinte"), tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale che, nel vigore della previgente disciplina, si era espressa per l'ammissibilità del piano del consumatore congiuntamente proposto, ritenendo che le masse attive e passive dei proponenti dovessero rimanere separate.
Occorre dunque, una preliminare verifica della situazione debitoria rispetto a tutti i familiari.

Tribunale di Verona, sentenza 6 ottobre 2022 - Pres. Attanasio, Giud. est. Pagliuca

3. PORTO D'ARMI – L'accesa conflittualità in famiglia giustifica la revoca del porto d'armi (Dlgs 10 agosto 2018, n. 104)
Legittimo il provvedimento di revoca della licenza di porto d'armi causata da una lite tra l'interessato, il fratello e il padre, nel corso della quale egli avrebbe paventato l'uso dell'arma.
Nella fattispecie, i Carabinieri intervenuti su richiesta dei familiari dell'interessato accertavano "una situazione familiare estremamente conflittuale con accuse di percosse reciproche" tra fratelli. Il padre, nell'immediatezza del fatto, riferiva ai Carabinieri che il figlio aveva anche minacciato di risolvere la questione con l'arma in dotazione.
Tar Piemonte Torino, Sezione I, sentenza, 4 gennaio 2023, n. 5 – Pres. Prosperi, Cons. est., Estensore Malanetto

4. AFFIDAMENTO DEI FIGLI – Pregiudizievole per la minore la simbioticità madre - figlia (Cc articolo 337 ter)
La Corte meneghina in un contesto genitoriale altamente conflittuale alla luce del materiale probatorio compendiato in atti, ha ritenuto necessario l'affidamento della minore all'Ente senza procedere a consulenze integratrici o altre attività istruttorie.
Il Collegio ha stabilito che una ulteriore audizione della minore avrebbe avuto quale unico effetto di sottoporla, ancora una volta, al conflitto fra i genitori, mettendola nella difficile posizione di dover esprimere preferenze/giudizi su di loro in una fase in cui la ragazza, ormai cresciuta, aveva invece bisogno di affrancarsi definitivamente dal conflitto che per anni l'aveva travolta.
Confermato l'affido della minore all'Ente ed il collocamento della ragazza presso il padre attribuendo ai Servizi Sociali la facoltà di decidere sulle questioni di maggior rilevanza per la minore in materia educativa e sanitaria con correlata limitazione, sul punto, della responsabilità genitoriale delle parti.
Corte d'Appello Milano, sentenza, 3 febbraio 2022, n. 376 – Pres. Pizzi, Cons. Rel. Vicidomini

5. DONAZIONE – L'assicurazione a favore di terzo può essere sottoscritta da un procuratore (Cc articoli 778, 809, 1322, 1324, 1920, 1921)
La designazione del beneficiario, al pari della sua revoca, può essere compiuta dal contraente, sia personalmente, sia a mezzo di rappresentante e a ciò non osta la disciplina propria dell'assicurazione sulla vita: l'articolo 1920 c.c., per la designazione, e l'articolo 1921 c.c., per la revoca del beneficiario, stabiliscono che sia valida la designazione fatta nel contratto di assicurazione, con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore o per testamento.
Escluso il testamento, atto questo personalissimo, è ben possibile che la designazione, e dunque la revoca, avvengano nel contratto di assicurazione o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore e non è escluso che ciò avvenga a mezzo di procuratore, generale o speciale, posto che nessuna norma di legge stabilisce un divieto analogo a quello previsto dall'articolo 778 c.c., che è specificatamente applicabile solo alle donazioni dirette.
Tribunale Vercelli, sentenza, 13 gennaio 2023, n. 21 – Giudice Fanini

6. DIVORZIO – Separazione giudiziale e divorzio. Autonomia di giudizi e disposizioni in ordine alla Ctu (Legge 1 dicembre 1970, n. 898)
Nel caso in esame, in pendenza dell'ordinanza della Corte di Cassazione dinanzi alla quale era stata fatta domanda di rinnovazione della Ctu, veniva presentata domanda di divorzio davanti al Tribunale.
La Corte di Cassazione nell'annullare la sentenza della Corte d'Appello di Torino aveva rinviato alla stessa la decisione sullo svolgimento di una nuova Ctu.
Il Tribunale, al tempo stesso, ha svolto una Ctu sulle medesime questioni ritenendo che questa fosse utilizzabile nel giudizio al fine di risolvere le questioni oggetto di specifiche domande delle parti, sussistendo un evidente interesse del minore ad una rapida decisione sul punto, a prescindere da quanto avrebbe disposto la Corte d'Appello nel giudizio di rinvio.
Tribunale Vercelli, Sez. I, sentenza, 11 gennaio 2023, n. 16 – Pres. Tamagnone, Giud. Rel. Padalino

7. SEPARAZIONE DEI CONIUGI – Addebito della separazione per abbandono del tetto coniugale e affido esclusivo alla madre che si è sempre occupata del figlio disabile (Cc articoli 156, 337quater)
Il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto.
Grava, dunque, sulla parte che abbia abbandonato la casa coniugale provare che l'intollerabilità della convivenza si è verificata in un momento antecedente.
Integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Nel caso di specie, la moglie, parte resistente ha dedotto sia di essersi sempre occupata in via esclusiva del figlio minore, affetto da disabilità grave, sia l'avvenuto abbandono morale e materiale da parte del padre seguito all'abbandono dalla casa coniugale ed il mancato esercizio del diritto di visita nel corso del procedimento, circostanze queste, mai contestate.
Tribunale Novara, sentenza, 9 gennaio 2023, n. 8 – Pres. Delle Site, Giud. Rel. Zanin

8. RESPONSABILITA' CIVILE - Nessuna responsabilità della scuola per la caduta dell'alunno durante l'ora di educazione fisica (Cc articoli 1218, 2048, 2697)
In caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico per il danno cagionato dall'alunno a sé stesso, il regime di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'articolo 1218 c.c. fa gravare sulla parte che si assume inadempiente (o non esattamente adempiente) l'onere di fornire la prova positiva dell'avvenuto adempimento (o dell'esattezza dello stesso), mentre il principio generale espresso dall'articolo 2697 c.c. fa gravare sull'attore la prova del nesso causale fra la condotta dell'obbligato inadempiente e il pregiudizio di cui si chiede il risarcimento.
Nella specie, il Tribunale meneghino ha respinto la domanda risarcitoria, avanzata dai genitori di un'allievo caduto mentre eseguiva un esercizio alla spalliera durante l'orario scolastico, in difetto di deduzioni relative al nesso di derivazione causale tra la violazione dei doveri di vigilanza assunti dalla scuola e il danno lamentato.
Nel caso specifico si è trattato di una caduta che, per la sua natura repentina ed improvvisa, si è verificata in maniera fortuita e non prevedibile da parte degli insegnanti, che erano presenti al momento del fatto (tanto che sono immediatamente intervenuti ed hanno allertato i soccorsi), in adempimento dei propri doveri di sorveglianza, e nulla avrebbero potuto fare per evitarla.
Tribunale Milano, Sezione X, sentenza, 5 gennaio 2023, n. 92 – Giudice Fedele

9. SUCCESSIONE - La contestazione delle parti in assenza di elementi probatori che denotino l'erroneità del convincimento del giudice sulla comproprietà, è inammissibile. (Cc articoli 467, 524, 536, 537; Cpc articolo 115)
Il presupposto oggettivo per l'applicazione della previsione ex articolo 524 c.c. è la sussistenza di un danno prevedibile per il creditore, ossia l'insufficienza del patrimonio del debitore al soddisfacimento dei crediti. Tale presupposto deve sussistere al momento dell'esercizio dell'azione.
Il creditore deve dare prova della sussistenza di fondate ragioni che facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori.
Sebbene sia auspicabile che il giudice investito della domanda di scioglimento della comunione verifichi in limine litis l'effettiva titolarità del diritto di comproprietà in capo ai condividenti (e ciò preferibilmente mediante l'acquisizione dei titoli di provenienza, corredati anche dalla documentazione ipo-catastale, che consente di verificare se nelle more siano intervenute delle modifiche del regime proprietario rispetto alla data cui risale il titolo di provenienza), ove però le parti convenute in giudizio non contestino l'effettiva appartenenza dei beni ai soggetti evocati in giudizio, ed ove anche dalle indagini svolte dal consulente tecnico d'ufficio, non emergano dubbi o incertezze circa la titolarità dei beni comuni in capo alle stesse parti, la contestazione, in assenza di una puntuale allegazione di elementi probatori che denotino l'erroneità del convincimento del giudice circa la situazione di comproprietà, è inammissibile.
E' dunque ammesso che il convincimento del Giudice sull'appartenenza del bene al de cuius possa derivare da elementi diversi dal titolo di provenienza e dai certificati ipo-catastali e sempre in assenza di ogni contestazione tra le parti.
Tribunale Lanusei, sentenza, 5 gennaio 2023, n. 3– Giudice Rutili

10. SUCCESSIONE – Sulla natura e modalità della divisione ereditaria (Cc articoli 553, 556, 718, 720, 727, 1114; Cpc articoli 785, 789)
Il principio basilare in materia di divisione di beni comuni è quello stabilito dall'articolo 1114 c.c., il quale prevede che la divisione ha luogo "in natura, in parti corrispondenti alle rispettive quote"; tale principio è richiamato, poi, con specifico riferimento alla divisione della comunione ereditaria, dall'articolo 718 c.c., che afferma il "diritto dei beni in natura", vale a dire il diritto di ciascun comproprietario di richiedere la sua parte dei beni comuni in natura. Altro principio fondamentale è quello previsto dall'articolo 727 c.c., che richiede, di regola, la formazione di porzioni qualitativamente omogenee. Naturalmente, la divisione in natura, quando il giudizio di divisione abbia ad oggetto un unico bene immobile, presuppone che il bene caduto in comunione sia divisibile, dovendosi applicare, nel caso contrario, le regole stabilite nell'articolo 720 c.c., a norma del quale l'immobile non divisibile deve essere preferibilmente attribuito nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, con addebito dell'eccedenza, salvo il caso in cui nessuno dei coeredi sia a ciò disposto, per il quale è stabilita la vendita all'incanto.
In caso di divisione giudiziale di un immobile mediante assegnazione ad uno dei condividenti tenuto a versare i dovuti conguagli in denaro, gli interessi sulle somme dovute decorrono a far data dalla pronuncia giudiziale di scioglimento della comunione e di assegnazione del bene al condividente stesso.
Tribunale Patti, sentenza, 5 gennaio 2023, n. 11 - Pres. Samperi, Giud. Rel. Arena

11. ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - Accertamento nei confronti di ascendente consanguineo (fratello) del padre disconosciuto ed insufficienza della prova biologica (Cc articoli 244, 246, 269, 270, 273, 297)
L'articolo 269 c.c., nella vigente formulazione, non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale e, così, consente che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria, e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'id quod plerumque accidit risultino idonei, per la loro attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità. In particolare, nell'ambito di queste circostanze indiziarie sono utilizzabili come elementi di giudizio il tractatus e la fama.
Nel caso in esame, la Ctu non ha fornito tale prova.
Tribunale di Forlì, sentenza 4 gennaio 2023 – Pres. Talia, Giud. est. Orlandi

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