Famiglia

Famiglia e successioni: il punto sulla giurisprudenza dei giudici di merito

La selezione delle pronunce di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022

di Valeria Cianciolo

Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2022. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:
1. Comodato per esigenze familiari e sua durata
2. Arricchimento senza causa e convivenza more uxorio
3. Espressioni diffamatorie contro l'amante e risarcimento del danno
4. Obbligo di mantenimento dei figli minori e accordi di separazione
5. Assegnazione casa familiare
6. Proporzionalità degli alimenti
7. Rinuncia all'eredità, accettazione con beneficio di inventario e nomina del curatore del minore
8. Conversione dell'unione civile in matrimonio


1. COMODATO - Comodato per esigenze familiari e sua durata (Cc , artticoli 1803 1804, 1809, 1810)
Il contratto di comodato ancorato nella sua durata al soddisfacimento delle esigenze del figlio comodatario, può continuare a dispiegare la sua efficacia fino a quando tali esigenze persistano, indipendentemente dalla diversa composizione, che successivamente possa assumere, il nucleo familiare, a seguito dello scioglimento del matrimonio.
Nel caso in esame, una madre aveva concesso in comodato al figlio coniugato, un immobile per le sue esigenze familiari, senza stabilire alcuna durata. Sopravvenuta la cessazione degli effetti civili del matrimonio del figlio comodatario ed avendo egli contratto un nuovo matrimonio, con la conseguente costituzione di un nuovo nucleo familiare, la madre chiedeva la risoluzione del contratto di comodato, sul presupposto della intervenuta modifica del nucleo familiare del figlio rispetto a quello esistente all'atto della conclusione del contratto.
Tribunale di Mantova, sentenza 21 novembre 2022 – Giudice Bulgarelli

2. CONVIVENZA MORE UXORIO – I limiti dell'arricchimento senza causa nella convivenza more uxorio (Cc, articoli 2034, 2041 e 2042; Costituzione, articolo 2)
E' possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza.
Nel caso in esame, era onere dell'ex compagno dimostrare che i versamenti effettuati durante la convivenza, travalicassero la soglia di proporzionalità ed adeguatezza del doveroso contributo al ménage familiare. Invece, tale onere probatorio non è stato assolto.
Tribunale di Milano, sezione V, sentenza, 11 novembre 2022, n. 8892 - Giudice Monte

3. DIFFAMAZIONE – Natura delle espressioni diffamatorie contro l'amante e risarcimento del danno (Cc, articoli 2043 e 2059)
Il danno risarcibile non è in re ipsa e va pertanto individuato non nella lesione del diritto inviolabile ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché, la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova e la sua liquidazione deve essere compiuta dal Giudice sulla base non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima per come da questa dedotto e provato.
Nel caso in esame, secondo il tribunale scaligero, le espressioni ingiuriose usate dalla moglie nei confronti della compagna dell'ex marito, dovevano essere contestualizzate poiché le espressioni pronunciate erano la reazione di una moglie "tradita". Nella fattispecie comunque, il danno non patrimoniale richiesto dalla nuova compagna dell'ex marito della convenuta, riconosciuto come patimento d'animo che la stessa avrebbe sofferto, non è stato dimostrato, dovendosi allegare documentazione attestante lo stato di salute psichico di cui pretendeva il risarcimento. Inoltre, le prove orali richieste dall'attrice su capitoli di prova relativi allo stato d'animo della stessa e al suo patimento, sono state ritenute inammissibili perché formulate in maniera valutativa e generica e non demandabili ad un testimone, ma eventualmente da provarsi con consulenza medica.
Tribunale di Verona, sentenza 15 dicembre 2022 - Giud. Est. Benazzi

4. MANTENIMENTO DEI FIGLI MINORI – Il mantenimento dei figli minori può essere adempiuto dai genitori con un accordo in sede di separazione personale o di divorzio (Cc ,articoli 155, 158, 711, 1322 e 1414; legge 898/1970, articoli 4 e 6 )
In tema di separazione personale tra coniugi, l'obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere legittimamente adempiuto dai genitori mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente - o impegni il promittente ad attribuire - la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione solutorio-compensativa dell'obbligo di mantenimento
Una promessa di donazione non è giuridicamente produttiva di obbligo a contrarre, perché la coazione all'adempimento, cui il promittente sarebbe soggetto, contrasta con il requisito della spontaneità della donazione, il quale deve sussistere al momento del contratto.
Nel caso in esame, il marito, parte attrice, la cui domanda è stata rigettata, sosteneva che il procedimento di separazione consensuale e il relativo verbale rappresentavano una mera occasione in cui si sarebbe manifestata la volontà di donare l'immobile di sua proprietà ai figli.
Tribunale di Vicenza, sentenza 1 giugno 2022, n. 972 - Giudice Biondo

5. ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE - L'assegnazione della casa familiare è finalizzato all'esclusiva tutela della prole (Cc, articoli, 143, 151 e 156; legge 898/1970, articolo 5 )
L'istituto dell'assegnazione della casa familiare è finalizzato all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, e non può quindi trovare applicazione come se fosse una componente degli assegni rispettivamente previsti dall'articolo 156 c.c. e dall'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, per sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole, alle quali sono destinati unicamente i predetti assegni. Pertanto, anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio dell'assegnazione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Tribunale di Foggia, Sez. I, sentenza 21 gennaio 2022, n. 190 – Pres. Potito, Giud. Rel. est. Marfè

6. ALIMENTI - La proporzionalità non influisce sulla quantificazione dei bisogni alimentari (Cc articoli 441, 445, 438, 445, 446, 1219; Cpc articolo 91)
La proporzionalità di cui all'articolo 441 c.c. non influisce sulla quantificazione dei bisogni cosiddetti alimentari ma rileva in un momento successivo, al fine di determinare quanto di questi bisogni possa essere legittimamente richiesto agli obbligati, che sono tenuti a provvedervi compatibilmente con le proprie possibilità economiche.
In applicazione dell'assunto anzidetto, pare ragionevole ritenere che il Giudice debba effettuare due diverse operazioni di quantificazione: una, prodromica, sull'an ed il quantum dei bisogni dell'alimentanda ed una, logicamente posteriore, sull'an ed il quantum della prestazione richiedibile ai coobbligati.
NOTA
Il 1 comma dell'articolo 441 cod. civ. prevede, in caso di concorso di obbligati dello stesso grado, che tutti debbano concorrere alla prestazione degli alimenti, ciascuno in proporzione delle proprie condizioni economiche.
Il giudice, quindi, non deve ripartire l'assegno a carico dei coobbligati in uguale misura, ma deve porre a carico di ciascuno di essi una parte della prestazione, in proporzione alla sua capacità economica, e sempre che tutti i coobbligati abbiano tale capacità economica; diversamente, l'assegno alimentare dovrà essere posto a carico solo dell'obbligato economicamente capace.
Il 2 comma disciplina il concorso degli obbligati di grado diverso, prevedendo che l'obbligazione è posta a carico delle persone di grado posteriore solo se quelle di grado anteriore non possono sopportarne, in tutto o in parte, l'onere.
Il 3 comma attribuisce al giudice il potere di risolvere i conflitti tra coobbligati in ordine alla misura, alla distribuzione o al modo di somministrazione degli alimenti
,
Corte d'Appello di Bologna, sentenza 20 settembre 2022 – Pres. Montanari, Cons. Rel. Popp i

7. SUCCESSIONE – Rinuncia all'eredità, accettazione con beneficio di inventario e nomina del curatore del minore (Cc Articoli 467, 484, 521 e 522)
In forza del combinato disposto degli articoli 522 e 676 cod. civ., la quota del coerede rinunziante si accresce "ipso iure" a favore di coloro che avrebbero con lui concorso, senza che sia necessaria una specifica accettazione dei subentranti, atteso che l'acquisto per accrescimento consegue all'espansione dell'originario diritto all'eredità, già sussistente in capo ai subentranti, con l'ulteriore conseguenza che, determinatosi tale acquisto, la rinunzia all'eredità diviene irrevocabile.
Nel caso in esame, nelle more della separazione giudiziale la madre aveva proposto ricorso per la nomina di un curatore speciale per la figlia minore per procedere all'accettazione con beneficio di inventario dell'eredità del nonno materno. Successivamente aveva provveduto a revocare la precedente rinuncia all'eredità del padre e aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario chiedendo contestualmente la revoca della nomina del curatore speciale della minore.
La donna aveva rinunciato all'eredità del padre in favore del fratello, ma aveva dichiarato falsamente in atto pubblico che non operava la rappresentazione ed il fratello aveva dichiarato di accettare con beneficio di inventario la quota ereditaria a lui spettante, frutto dell'accrescimento derivato dalle rinunce della madre e delle sorelle. Tale accrescimento però, non aveva tenuto conto dell'operare della rappresentazione in favore della figlia minore con riferimento alla quale la madre aveva di fatto dichiarato in sede di atto notarile, la non esistenza in vita.
Tribunale di Rieti, ordinanza 27 dicembre 2022 - Pres. Rel. De Angelis

8. UNIONE CIVILE – Mancata conversione automatica dell'unione civile in matrimonio (Legge 76/2016, articolo 1 commi 26 e 27 )
La Legge Cirinnà (legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"), ha previsto che "la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso" (articolo 1, comma 26,legge n. 76/2016) e che "alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile" (art. 1, co. 27, L. 76/2016).
L'articolo1, comma 26, della legge n. 76/2016 non lascia spazio ad interpretazioni, ma certamente rende marcata la disuguaglianza con il comma successivo che, al contrario, rimette alla manifestazione di volontà dei coniugi, in caso di rettificazione di sesso, di non sciogliere o far cessare gli effetti civili del matrimonio, ma di instaurare automaticamente l'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Il Tribunale di Lucca con ordinanza 14 gennaio 2022 ha rimesso la questione alla Consulta che con sentenza del 27 dicembre 2022, n. 269 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 26, della L. 20 maggio 2016, n. 76, 31, commi 3 e 4-bis, del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, quest'ultimo aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, , e 70-octies, comma 5, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera t), del D.Lgs. n. 5 del 2017, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Il caso all'attenzione del Tribunale di Lucca, riguardava Tizio, unito civilmente con Caio, il quale faceva istanza di rettificazione del sesso presentando disforia di genere di tipo MtF. Nello specifico, parte attrice non aveva effettuato alcun intervento demolitivo degli organi sessuali primari, ma aveva seguito soltanto una terapia ormonale chiedendo la rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri di stato civile avendo acquisito l'identità di genere femminile e chiedendo, altresì, che l'ufficiale di stato civile procedesse all'iscrizione del matrimonio nel registro degli atti di matrimonio.
Alla luce del quadro normativo attualmente esistente, era precluso a parte attrice e al soggetto con cui aveva contratto unione civile, di esprimere un valido consenso per unirsi in matrimonio.
Tribunale di Lucca, ordinanza 14 gennaio 2022 - Pres. Martelli, Giud. Rel. Fabbrizzi

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©