Si segnalano in questa sede i depositi della giurisprudenza di merito in materia di diritto di famiglia e delle successioni 2025 e 2026. Le pronunce in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni:

1. Prevalenza del ruolo genitoriale e della continuità di cura nella scelta dell’AdS tra i genitori

2. Tumulazione, concessione cimiteriale perpetua e lesione dello ius sepulchri secondario del congiunto

3. Accordi patrimoniali occasionali e clausola di indennizzo per rinuncia all’assegnazione della casa coniugale

4. Risarcimento del danno non patrimoniale da abbandono genitoriale

5. Rigetto domanda e diniego A.d.S. provvisoria per autosufficienza quotidiana con familiari

6. Presupposti e durata del mantenimento in favore del figlio maggiorenne

7. Convivenza di fatto e iscrizione anagrafica

***

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO - Prevalenza del ruolo genitoriale e della continuità di cura nella scelta dell’AdS tra i genitori

(Legge 9 gennaio 2004 n. 6)

In tema di amministrazione di sostegno, la conflittualità tra i genitori non costituisce di per sé motivo ostativo alla nomina del genitore che abbia svolto in modo continuativo e prevalente il ruolo di caregiver, qualora tale scelta risponda all’interesse concreto del beneficiario, specie quando le esigenze di vita quotidiana e di cura risultino preponderanti rispetto alla gestione patrimoniale. La mancata comunicazione della nomina dell’amministratore di sostegno alla parte interessata rende tempestivo il reclamo avverso il provvedimento di nomina.

SUCCESSIONE – Tumulazione, concessione cimiteriale perpetua e lesione dello ius sepulchri secondario del congiunto

(Cc articolo 2043; Dpr 21 ottobre 1975 n. 803; articoli 2, 13 e 19 della Costituzione)

È inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, la domanda di risarcimento dei danni proposta iure hereditatis quando il ricorrente, che agisce nella qualità di erede del titolare della concessione sepolcrale, non fornisca la prova dell’acquisto dell’eredità mediante accettazione espressa o tacita, non essendo allo scopo sufficienti gli atti di stato civile, la denuncia di successione o altri atti meramente fiscali o amministrativi. Lo ius sepulchri secondario – consistente nel diritto del congiunto di accedere al sepolcro familiare per onorare il defunto e coltivarne la memoria – integra una situazione giuridica soggettiva di rilievo costituzionale, quale manifestazione della personalità e della libertà religiosa della persona, la cui ingiusta lesione, derivante dal diniego illegittimo di tumulazione nella tomba di famiglia e dalla conseguente necessità di procedere alla cremazione e all’affidamento domestico dell’urna cineraria, dà luogo a risarcimento del danno non patrimoniale ex articolo 2043 del codice civile, da liquidarsi in via equitativa.

SEPARAZIONE CONSENSUALE - Accordi patrimoniali occasionali e clausola di indennizzo per rinuncia all’assegnazione della casa coniugale

(Cc, articoli 1256, 1372 e 1463; Cpc articoli 281 sexies e 700)

In sede di separazione consensuale omologata, la clausola con cui un coniuge si impegna a versare un’indennità mensile a titolo di ristoro parziale per spese di nuova abitazione e di indennizzo per rinuncia all’assegnazione della casa coniugale (in ragione del collocamento prevalente del figlio minore presso l’altro genitore), limitata sino all’autosufficienza economica del figlio (o minimo 10 anni), riveste natura di accordo patrimoniale “eventuale” ed autonomo, disciplinato ex articolo 1372 del codice civile e non modificabile/revocabile in sede di divorzio né caducabile per mutue consenso, inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità, salva diversa volontà delle parti. L’instaurazione di stabile convivenza more uxorio da parte della beneficiaria, ovvero il suo trasferimento in immobile diverso da quello inizialmente locato, non incide sulla validità/efficacia dell’obbligazione, non integrando sopravvenienze che ne inficino la causa concreta od il presupposto oggettivo, trattandosi di pattuizione scollegata dai doveri di solidarietà coniugale

MANTENIMENTO - Risarcimento del danno non patrimoniale da abbandono genitoriale

(Cc articoli 147, 148, 315-bis, 1226, 2043 e 2059; articolo 30 della Costituzione)

La violazione sistematica e protratta da parte del genitore dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione nei confronti del figlio, integra un illecito civile ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile quando cagiona la lesione dei diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti, tra cui il diritto del figlio ad una relazione affettiva equilibrata e continuativa con entrambi i genitori. Tale lesione dà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’articolo 2059 del codice civile, da liquidarsi in misura proporzionale all’incidenza dell’assenza della figura genitoriale durante gli anni di sviluppo e crescita, e in misura decrescente per il periodo successivo, tenendo conto della durata dell’inadempimento e dell’assenza di motivazioni giustificative. Il danno può essere liquidato in via equitativa, anche in assenza di prova precisa della sua entità, ove sussista la prova del disagio materiale e morale subito dal figlio.

INTERDIZIONE - Rigetto domanda e diniego A.d.S. provvisoria per autosufficienza quotidiana con familiari

(Cc articoli 409 e 414; Legge 9 gennaio 2004 n. 6)

Nel procedimento di interdizione, il giudice deve accertare che il soggetto sia affetto da un’infermità mentale abituale tale da compromettere in modo totale la capacità di provvedere ai propri interessi. Tuttavia, l’interdizione e l’inabilitazione rappresentano strumenti di tutela residuali, da applicare solo quando le esigenze di protezione della persona non possono essere soddisfatte con misure meno invasive, come l’amministrazione di sostegno. La scelta tra i diversi rimedi deve essere guidata non dalla maggiore o minore capacità di agire, ma dalle attività che occorre compiere per la tutela della persona, privilegiando sempre la soluzione che limiti il meno possibile la capacità di agire e rispetti la dignità umana.

MANTENIMENTO – Presupposti e durata del mantenimento in favore del figlio maggiorenne

In tema di assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, il giudice, ai sensi dell’articolo 337 septies del codice civile, può disporre il pagamento di un assegno periodico, salvo diversa determinazione, direttamente all’avente diritto. L’obbligo di mantenimento non può essere prefissato in via astratta, ma sussiste finché il figlio, pur avendo avuto dai genitori le condizioni necessarie e sufficienti per completare il percorso di studi e acquisire la preparazione professionale idonea, non abbia raggiunto l’autosufficienza economica per propria colpa, trascuratezza o libera scelta. Raggiunta la maggiore età, si presume l’idoneità al reddito, e grava sul figlio l’onere di provare non solo la mancanza di indipendenza economica, ma anche l’impegno nella formazione e nella ricerca di un’occupazione. L’obbligo di mantenimento cessa con la maturità del figlio, in ragione del principio di autoresponsabilità, salvo che sia dimostrata l’incolpevole impossibilità di raggiungere l’autosufficienza. In caso di richiesta di modifica delle condizioni economiche, la parte istante deve provare il sopravvenire di fatti nuovi, idonei a giustificare la revisione dell’assegno, non potendo la domanda fondarsi su circostanze preesistenti o non provate.

CONVIVENZA - Convivenza di fatto e iscrizione anagrafica

(Legge 20 maggio 2016 n. 76; Circolare Ministero dell’Interno n. 7/2016)

La convivenza di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016 e del Dlgs n. 30/2007, costituisce presupposto per l’iscrizione anagrafica nello stato di famiglia e per l’annotazione del contratto di convivenza. Ai fini del riconoscimento dei diritti connessi, è necessario che la relazione sia stabile, effettiva e documentata, con coabitazione e reciproca assistenza morale e materiale. La convivenza, anche tra cittadini di Stati diversi, può essere riconosciuta e tutelata dall’ordinamento solo se sussistono i requisiti sostanziali e la prova della coabitazione, consentendo l’accesso ai diritti previsti dalla legge per le coppie di fatto.

Riproduzione riservata Ⓒ