Civile

Giustizia civile, famiglia, estesa la negoziazione assistita

Un pacchetto di misure del disegno di legge approvato ieri sulla giustizia civile è destinato, verosimilmente a entrare in vigore prima dei decreti delegati. Si tratta di misure, operative per i procedimenti instaurati a partire dal 180esimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della delega, in materia di famiglia e di esecuzione.

di Giovanni Negri

Un pacchetto di misure del disegno di legge approvato ieri sulla giustizia civile è destinato, verosimilmente a entrare in vigore prima dei decreti delegati. Si tratta di misure, operative per i procedimenti instaurati a partire dal 180esimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della delega, in materia di famiglia e di esecuzione.

Nel dettaglio, per le controversie sorte tra i genitori sull’esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell’affidamento, il giudice, nel disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro, potrà individuare anche la somma giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o inosservanza dei provvedimenti assunti. Il provvedimento del giudice costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza.

Estesa poi l’applicazione della convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale delle controversie in materia di separazione dei coniugi anche ai procedimenti che disciplinano:

- le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio e la modifica delle condizioni eventualmente già determinate;

- le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e la modifica delle condizioni eventualmente già determinate;

- l’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e la modifica dell’assegno eventualmente già determinato;

- gli alimenti e le loro modifiche.

Modificato poi il Codice di procedura civile, in materia di forma del pignoramento nell’espropriazione presso terzi, con l’obiettivo di prevedere che il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, deve notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con indicazione del numero di ruolo della procedura e depositare l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.

Entrambi gli adempimenti sono richiesti a pena di inefficacia del pignoramento. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, se la notifica dell’avviso non è effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento.

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