LA QUESTIONE
La mancata inclusione del convivente more uxorio nel novero delle situazioni ostative al riconoscimento dell’assegno per il nucleo familiare (ANF) comporta una violazione del principio di parità di trattamento previsto dall’art. 3 della Costituzione? Quali sono le implicazioni sistemiche, giuridiche e previdenziali del fatto che la convivenza di fatto rileva ai fini dell’ANF solo in presenza di un contratto di convivenza? L’attuale assetto normativo in materia di ANF appare coerente con l’evoluzione sociale del concetto di famiglia oppure risulta anacronistico e suscettibile di revisione legislativa?
Costituzione, artt. 2, 3 e 38 Dpr 30 maggio 1955, n. 797, art. 2 DL 13 marzo 1988, n. 69, convertito in l. 13 maggio 1988, n. 153, art. 2 Legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili e convivenze) Dlgs 29 dicembre 2021, n. 230 (assegno unico e universale) Circolare INPS n. 84 del 5 maggio 2017

Premessa
Il convivente more uxorio del datore di lavoro non può essere equiparato al coniuge ai fini dell’esclusione dal beneficio dell’assegno per il nucleo familiare (ANF), in quanto la disciplina vigente considera soltanto il coniuge nel computo del nucleo familiare beneficiario. L’omessa inclusione del convivente tra i soggetti ostativi non viola gli articoli 3 e 38 della Costituzione, risultando coerente con la struttura e la ratio dell’intero sistema dell’ANF. In sintesi, la Corte ha ritenuto che la...


