Fauna selvatica, è la Regione l'ente responsabile dei danni
Danni da fauna selvatica – Risarcimento ex art. 2052 c.c. - Ente responsabile dei danni – Legittimazione esclusiva della regione – Sussiste
I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'articolo 2052 c.c., si fonda non già sulla custodia ma sulla proprietà e d essendo la fauna selvatica patrimonio indisponibile della Pa sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica.
Corte di Cassazione, Sezione III civile, Ordinanza 11 novembre 2020, n. 25280
Danno causato da animale - Azione ex art. 2052 c.c. - Legittimazione passiva della regione
In materia di danni da fauna selvatica è la Regione l'ente legittimato passivo sul piano sostanziale per la responsabilità nei confronti dei terzi, ai sensi dell'articolo 2052 c.c
Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Ordinanza 31 agosto 2020, n. 18107
Responsabilità civile - Danno causato da animale - Azione ex art. 2052 c.c. - Legittimazione passiva della regione - Rivalsa della stessa contro altro ente - Ammissibilità - Conseguenze - Contenuto.
Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici ex art. 2052 c.c., la Regione convenuta, in quanto legittimata passiva, qualora reputi che le misure idonee ad impedire il danno avrebbero dovuto essere adottate da un altro ente, può - anche in quello stesso giudizio - agire in rivalsa contro detto ente, da essa indicato come effettivo responsabile e, in quest'ultimo caso, possono assumere rilievo - limitatamente al rapporto processuale tra di essi intercorrente - tutte le questioni inerenti al trasferimento o alla delega di funzioni alle Province (ovvero eventualmente ad altri enti) e l'effettività della medesima delega (anche sotto il profilo dell'assegnazione di adeguata provvista economica, laddove ciò possa ritenersi rilevante in questa ottica), così come ogni questione relativa al soggetto effettivamente competente a porre in essere ciascuna misura di cautela.
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Ordinanza 6 luglio 2020 n. 13848
Danni da fauna selvatica - Ente responsabile dei danni - - Legittimazione esclusiva della regione - Sussistenza - Rivalsa nei confronti di altro ente - Condizioni.
Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 20 aprile 2020 n. 7969
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