Se in linea di principio l'introduzione del reato di femminicidio è corretta e legittima, purtroppo, secondo Tullio Padovani, per quanto riguarda invece l'applicazione di una tutela differenziata, il nuovo articolo 577-bis del Cp si prospetta come un autentico colabrodo ermeneutico, destinato a provocare dubbi, incertezze, conflitti: la presenza isolata di una fattispecie incriminatrice infatti non può certo costituire, di per sé sola, un ostacolo efficace alla perpetuazione dell'atavismo violento, servirebbe la presenza di un contesto costituito da una serie di provvedimenti che su più versanti tendessero al riequilibrio paritario.
L'introduzione di una fattispecie incriminatrice dedicata al femminicidio non sembra incontrare preclusioni di principio. La donna, in quanto tale, versa nella nostra società (e non solo nella nostra) in una condizione di vistosa e ignobile minorità, per una somma di aspetti che si dànno per noti: chi li ignora ne costituisce evidentemente uno, e piuttosto consistente. La matrice di questa condizione sta nella sopravvivenza, ostacolata certo, ma tutt'altro che estinta, di una vasta subcultura patriarcale...
