Responsabilità

Ferrari perde contro Brumm, sì al "cavallino rampante" sui modellini

<b/>La Corte di cassazione, ordinanza n. 32408 depositata oggi, ha respinto il ricorso della casa automobilistica

di Francesco Machina Grifeo

Ferrari Spa perde definitivamente la battaglia legale per la tutela del marchio contro Brumm Snc, l'azienda della provincia comasca che dal 1972 produce e commercializza modellini delle "rosse" identici ai bolidi sportivi, incluso il famoso "cavallino rampante", in scala 1:43. La Corte di cassazione, ordinanza n. 32408 depositata oggi, ha infatti respinto il ricorso della casa automobilistica contro la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 2016 (confermativa della decisione del Tribunale di Modena del 2010). Per il giudice di merito, e la Suprema corte oggi conferma, "la riproduzione fedele in scala ridotta dei modelli di autovetture Ferrari da parte di Brumm non costituisce un utilizzo illecito del marchio della società di Maranello, non essendovi stato nessun effetto confusorio, né un comportamento professionalmente scorretto". Né, peraltro, la Ferrari poteva godere della tutela del diritto d'autore, in ragione del difetto del valore artistico del modello (realizzato per vincere gare sportive). Confermate anche le condanne al risarcimento dei danni liquidato in alcune decine di migliaia di euro.

Le riproduzioni fedeli delle autovetture Ferrari realizzate dalla Brumm, spiega la Corte rifacendosi ad un precedente della Corte Ue, relativo ad un analogo contenzioso tra Opel e Autec (Causa C-48/05), "non hanno arrecato alcun pregiudizio neppure potenziale alle funzioni dei marchi Ferrari, essendo, anzi, emersa in giudizio la prova contraria". Alcuni modellini Brumm, prosegue la decisione, sono infatti esposti nella stessa galleria Ferrari a Maranello mentre recensioni, sempre dei modellini, sono rinvenibili in riviste di settore, inclusa la "Ferrari Wordl". Infine, con riguardo alla riproduzione del segno Ferrari sui modellini va escluso l'effetto confusorio sul consumatore medio finale in quanto la riproduzione del marchio mira soltanto ad una rappresentazione più fedele del bene e non a ingenerare il convincimento che il prodotto sia esso stesso Ferrari. Lo stesso vale per l'indicazione del marchio "Cavallino Rampante" sulle confezioni: "in quanto apposto accanto al marchio Brumm - spiega la Corte -, non ha una funzione evocativa del marchio e della qualità del prodotto Ferrari".

La Cassazione ha anche negato il rinvio pregiudiziale alla Cgue affermando che la Corte si è già espressa sul tema chiarendo che "l'apposizione di un segno, che sia identico ad un marchio registrato in particolare per autoveicoli, su modellini di veicoli contraddistinti dal marchio in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, non mira a fornire un'indicazione relativa ad una caratteristica dei detti modellini, bensì è soltanto un elemento della riproduzione fedele dei veicoli originali". Qualora dunque un marchio sia registrato in particolare per autoveicoli, "l'apposizione da parte di un terzo, senza autorizzazione del titolare del marchio, di un segno identico a quest'ultimo su modellini di veicoli della marca in questione, al fine di riprodurre fedelmente tali veicoli, e lo smercio dei detti modellini non configurano un uso di un'indicazione relativa ad una caratteristica dei modellini stessi, ai sensi dell'art. 6, n. 1, lett. b), della direttiva 89/104".

In sostanza, conclude la Cassazione, la Corte di Giustizia, nell'escludere che l'uso del segno sui modellini in miniatura di autoveicoli abbia natura descrittiva e sia quindi, come tale, sempre lecito (purchè comunque conforme ai principi della correttezza professionale), non ha, d'altra parte, ritenuto che lo stesso uso, effettuato in funzione chiaramente non distintiva (ma ornamentale), sia illecito solo perché non scriminato a norma dell'articolo 6 n. 1 lettera b) della legge n. 89/104: dovrà essere il giudice di merito a valutare in concreto se l'uso in oggetto sia stato "privo di giusta causa" tale da consentire all'utilizzatore di trarre "indebitamente" vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio, in quanto marchio registrato per autoveicoli, ovvero abbia arrecato pregiudizio a tali caratteristiche del marchio.

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