Civile

Fideiussione annullata con conflitto d'interessi

immagine non disponibile

di Antonino Porracciolo

Se la società che presta fideiussione e quella beneficiaria hanno lo stesso amministratore, la garanzia può essere annullata solo se è provato un conflitto d'interessi tra la società garante e il comune amministratore. Lo ribadisce il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di imprese (presidente Mannino, relatore Romano), nella sentenza 6617 dello scorso 3 aprile.

La causa è stata promossa da una Srl, che nel 2012 aveva prestato fideiussione in favore di altra Srl a garanzia di un mutuo bancario. Nel 2014 la garante aveva chiesto la pronuncia di nullità o l'annullamento della fideiussione, deducendo l'esistenza di un conflitto d'interessi con il proprio precedente amministratore, che aveva ricoperto incarichi di gestione in entrambe le società. Peraltro, aggiungeva la Srl attrice, la fideiussione, essendo parificata nel sistema bancario a un'esposizione debitoria, le aveva impedito di ottenere finanziamenti per lo svolgimento della propria attività.

Nel decidere la lite, il tribunale osserva che, in base all'articolo 2475-ter del Codice civile (intitolato «Conflitto di interessi»), i contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto d'interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Si tratta - aggiunge il tribunale - sia dei contratti a obbligazioni corrispettive sia di quelli «a prestazione unilaterale, fra i quali è riconducibile il contratto di fideiussione».

Il conflitto, poi, richiede un rapporto di incompatibilità tra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante (o di un terzo che egli a sua volta rappresenti); e tale rapporto - si legge nella motivazione - «è ravvisabile rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro».

I giudici affermano quindi - richiamando la sentenza 27547/2014 della Corte suprema - che, nel caso in cui la società garante e quella beneficiaria hanno il medesimo amministratore, l'esistenza di un conflitto d'interessi tra la prima e il suo amministratore «non può essere fatta discendere genericamente dalla mera coincidenza nella stessa persona dei ruoli di amministratore delle due società, ma deve essere accertata in concreto».

Nel caso in esame, la società garante non aveva dimostrato l'esistenza di una situazione di conflitto al momento della stipula della fideiussione, essendosi limitata ad affermare che il proprio precedente amministratore aveva rivestito ruoli di responsabilità in entrambe le società. Così come, in ogni caso, non era stato «in alcun modo provato che le due società (avessero) effettivamente svolto, in concreto, attività in concorrenza tra di loro».

Peraltro, si deve escludere, secondo il tribunale, che la banca potesse conoscere l'esistenza di un ipotetico conflitto d'interessi, dal momento che la firma della fideiussione era stata preceduta da «una delibera assembleare che esplicitamente autorizzava la società attrice» alla concessione della garanzia.

Ragioni, queste, che hanno giustificato il rigetto della domanda e la condanna della società attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate in 13mila euro.

Tribunale di Roma - Sezione specializzata in materia di imprese - Sentenza 3 aprile 2017 n.6617

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©