Civile

Fideiussione per garantire obblighi del conduttore e oneri del locatore nel contratto di locazione

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a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Contratti – Locazione – Obblighi del conduttore e oneri del locatore – Fideiussione a garanzia.
In caso di fideiussione a garanzia degli obblighi del conduttore in un rapporto di locazione, qualora il conduttore sia ritenuto moroso e ciò giustifichi la risoluzione del contratto, l'obbligo del locatore garantito di informare il fideiussore della mora e di chiedere a quest'ultimo l'autorizzazione per continuare a far credito al debitore (e quindi non agire immediatamente per la risoluzione della locazione), secondo quanto disposto dall'art. 1956 c. c., richiede comunque, come espressamente previsto da tale disposizione, che il locatore stesso fosse consapevole che le condizioni patrimoniali del conduttore erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito; tale requisito può peraltro essere accertato anche sulla base di presunzioni, se dotate dei caratteri di cui all'articolo 2729 c.c.".
•Corte di cassazione, sezione III c ivile, ordinanza 13 novembre 2019 n. 29364

Fideiussione - Estinzione - In genere fideiussione per obbligazioni future - Concessione di credito al terzo in precarie condizioni patrimoniali - Onere probatorio.
Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 novembre 2016 n. 23422

Fideiussione - Contratto - Autonomia delle azioni nei confronti dei coobbligati - Effetti - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
In tema di fideiussione, in forza dell'autonomia delle azioni esperibili contro i coobbligati, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario perché a norma dell'articolo 1306 del Cc, il creditore può utilmente ed efficacemente agire contro uno solo dei coobbligati per sentirlo condannare alla prestazione dovuta, e la relativa sentenza non ha effetto contro gli altri debitori che non hanno partecipato al giudizio.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 novembre 2016 n. 23422

Locazioni - Canone - Fideiussione da parte di un terzo a garanzia del pagamento dei canoni - Recesso prima della scadenza del contratto - Effetti.
In tema di locazione, qualora il contratto preveda, a garanzia del pagamento dei canoni, la prestazione di una fideiussione da parte di un terzo, il recesso di quest'ultimo, intervenuto prima della scadenza del contratto, esclude l'operatività della garanzia per le obbligazioni maturate a seguito della prosecuzione della locazione per effetto dell'applicazione di una clausola pattizia di tacito rinnovo. Sebbene, infatti, la fonte del rapporto contrattuale continui a essere costituita dall'originario contratto di locazione, la recedibilità della fideiussione è conforme al principio generale dell'ordinamento che tende a evitare la perpetuità dei vincoli obbligatori, nonché alla buona fede che, ai sensi dell'articolo 1375 del Cc, deve ispirare il comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto. Deriva da quanto precede, pertanto, che nella ipotesi in cui sia garantito l'obbligo del pagamento del canone, il fideiussore può recedere anticipatamente solo se nel contratto di locazione e in quello di fideiussione le parti abbiano espressamente convenuto il diritto del garante di recedere in qualunque momento dalla prestazione di garanzia, ovvero se ricorra altra causa idonea a giustificare il recesso.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 13 agosto 2015 n. 16798

Locazioni - Canone - Fideiussione da parte di un terzo a garanzia del pagamento dei canoni - Inadempimento del conduttore - Onere del locatore.
Con riferimento a una obbligazione di pagamento del canone di locazione, che matura dopo la conclusione del contratto e la concessa fideiussione con cadenza mensile, una volta che si determina la morosità - morosità alla quale il locatore può reagire chiedendo la risoluzione del contratto - è giustificata l'applicazione dell'articolo 1956 del Cc. Il che vuol dire imporre al locatore di riferire al garante della morosità del conduttore, in modo di farsi autorizzare ad attendere il pagamento e così sostanzialmente a fare credito al conduttore con la garanzia del fideiussore. Tuttavia, la conseguenza è che in caso di rifiuto il locatore deve agire per la risoluzione e il rilascio, così limitando la esposizione del fideiussore fino al momento in cui il locatore non riesca a locare l'immobile ad altri.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 13 agosto 2015 n. 16798

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