Lavoro

Finto appalto di servizi, il licenziamento costituisce il rapporto col datore sostanziale

Per la Cassazione, sentenza 32412 depositata oggi, in tema di interposizione fittizia di manodopera, la norma relativa alla somministrazione irregolare, per identità di ratio, si applica all’appalto non genuino

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di Francesco Machina Grifeo

Più tutela per i lavoratori oggetto di interposizione fittizia di manodopera. Anche nell’appalto di servizi, e non solo dunque nella somministrazione di manodopera, in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro formale, il rapporto di lavoro si costituisce con il datore di lavoro sostanziale. Lo ha chiarito la Sezione lavoro della Cassazione, sentenza 32412 depositata oggi, adita in udienza pubblica a seguito di ordinanza interlocutoria della VI Sezione, per il rilievo della questione posta.

Secondo la Suprema corte, infatti, “la norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 80-bis del Dl 19 maggio 2020 n. 34 (aggiunto dalla legge 17 luglio 2020 n. 177) riguardante la somministrazione irregolare, è applicabile, per identità di ratio e di tutela, anche alle ipotesi (come quella in esame) di appalto non genuino, per quanto riguarda il licenziamento intimato dal datore di lavoro formale”.

È stato così respinto il ricorso di Sda Express Coruier s.p.a. contro la decisione della Corte di appello di Napoli che aveva confermato l’esistenza di un rapporto di lavoro e disposto la riammissione in servizio di una lavoratrice licenziata da una piccola ditta che lavorava in appalto con la società di trasporti. I giudici di secondo grado avevano accertato che la donna pur dipendente da altra società “avesse svolto fin dall’inizio del rapporto di lavoro (da luglio 2002 al 3.8.2016) la propria attività alle dipendenze della committente”. In particolare, era “diretta e controllata dai dipendenti della SDA, i quali agivano come suoi superiori gerarchici”. Le direttive impartite e il controllo si sostanziavano “in un’attività espressione del potere organizzativo e direttivo nei confronti della lavoratrice utilizzata nell’appalto”. In questo quadro, anche le ferie e i turni erano concordati dalla lavoratrice direttamente con l’azienda più grande.

L’articolo 80-bis citato ha così disposto: “Il secondo periodo del comma 3 dell’art. 38 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o gestione del rapporto, per il periodo nel quale la somministrazione ha luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione e di gestione del rapporto di lavoro non è compreso il licenziamento”.

L’applicazione anche all’appalto non genuino in mancanza di un rinvio normativo diretto, prosegue la decisione, si giustifica “rappresentando un criterio esegetico di natura generale e di principio, posto a protezione dei lavoratori coinvolti in fenomeni interpositori irregolari o simulati mediante contratti di somministrazione di lavoro o di appalto di servizi non genuini (ossia di non coincidenza tra datore di lavoro formale e sostanziale)”. E ciò in forza, oltre che di ragioni sistematiche, “della sovrapponibilità dei testi normativi di cui all’art. 27 comma, d.lgs. n. 276/2003 (cui l’art. 29, comma 3-bis, d. lgs. n. 276/2003 rinviava, poi abrogato) e 38, comma 3, d.lgs. n. 81/2015”.

Si tratta, conclude la Cassazione, dell’espressione di un “criterio ermeneutico decisivo per giungere a identiche conclusioni con riferimento a patologie di contratti di lavoro interpositori assimilabili quanto al divieto di interposizione al di fuori delle ipotesi previste e quanto alle tutele apprestate dall’ordinamento per il lavoratore”.

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