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Focus responsabilità medica

Il recupero dei costi sopportati dalle strutture sanitarie - La rivalsa e i suoi limiti. La legge Gelli: azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa

di Santo Spagnolo, Cinzia Bisicchia*

La responsabilità della struttura sanitaria o socio-sanitaria (pubblica-privata) presuppone un illecito colpevole dell'esercente la professione sanitaria, della cui opera la detta struttura si sia avvalsa,nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale di spedalità, anche se non dipendentedella stessa, e senza alcuna esimente per colpa lieve dell'autore materiale del danno (v. art. 7, L. 8marzo 2017, n. 24).

La corresponsione del risarcimento, da parte della struttura (privata), la legittima all'eserciziodell'azione di rivalsa/regresso nei confronti del medico, davanti al giudice ordinario; l'azione neiconfronti dei dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche è, invece, qualificata dal legislatore comeazione di responsabilità amministrativa, esercitata dal Pubblico Ministero davanti alla Corte dei Conti.

Con l'entrata in vigore della legge Gelli (1 aprile 2017), è stata eliminata la possibilità, per gli enti pubblici, di avvalersi dell'ordinaria azione di rivalsa/regresso, da proporre dinanzi al giudice civile (cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 12/10/2020, n. 21992), e sono stati, altresì, introdotti rilevanti limitiall'esercizio dell'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa, i quali costituiscono espressione della ratio della novella legislativa, volta a tutelare il singolo operatore nell'eserciziodella propria professione - riducendo i costi legati alla c.d. medicina difensiva – e a trasferire buonaparte del rischio connesso all'erogazione delle prestazioni sanitarie in capo alla struttura:

1) limite qualitativo: l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria puòessere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave; dunque, il risarcimento corrisposto dallastruttura sanitaria per colpa "non grave" ovvero lieve dell'operatore rimane a carico della struttura(art. 9, comma 1).

Tale limite vale tanto per la struttura (pubblica o privata) che agisce in rivalsa, quanto perl'assicuratore che, pagato il danno, si sia surrogato ex art. 1916, comma 1, c.c.;

2) primo limite temporale (art. 9, comma 2): per l'ipotesi in cui il paziente danneggiato abbiaproposto l'azione risarcitoria nei confronti della sola struttura e del suo assicuratore e, comunque,nel caso in cui il medico non sia stato parte del giudizio o della transazione tra paziente ed ospedale(od assicuratore), l'azione di rivalsa potrà essere esperita solo dopo il risarcimento, avvenuto sullabase del titolo giudiziale o stragiudiziale, e dovrà essere esercitata, a pena di decadenza, entro unanno dall'avvenuto pagamento (restano fermi i termini autonomamente scanditi dal codice digiustizia contabile, per l'azione di responsabilità amministrativa: cfr. artt. 67, comma 5 e 6, e 86,comma 1, d.lgs. 174/16).

Ne discende che, nel caso in cui il paziente opti per l'esercizio dell'azione risarcitoria anche neiconfronti del medico, nulla vieta alla struttura sanitaria privata e al suo assicuratore di svolgerel'azione di rivalsa ovvero di surrogazione nell'ambito del medesimo giudizio civile, senza dovereattendere alcun pagamento;

3) secondo limite temporale: l'azione di rivalsa è inammissibile se le strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all'art. 7, comma 1, nonché i loro assicuratori, non comunicano al medico, "entroquarantacinque giorni", che è stato loro notificato un atto di citazione ovvero che sono stateavviate trattative stragiudiziali con il danneggiato (art. 13).

La trasmissione dell'atto introduttivo, prevista dal citato art. 13, è da intendersi come litisdenunciatio, che vale a mettere il professionista in condizione di intervenire al processo, ma senzafargli acquisire, in difetto di intervento, la qualità di parte.

Il comma 3 dell'art. 9 stabilisce che la decisione pronunciata contro la struttura o control'assicurazione "non fa stato nel giudizio di rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non èstato parte del giudizio".

Qualora, invece, egli sia intervenuto o sia stato chiamato in causa, resterà vincolato all'accertamento sulla responsabilità della struttura secondo le regole generali.

Secondo, poi, l'art. 9, comma 7, le prove assunte ai fini di quell'accertamento potranno valere comeargomento di prova nel successivo giudizio di rivalsa o di responsabilità amministrativa.

Quanto all'invio dell'avviso di inizio di trattative stragiudiziali, esso ha lo scopo di informarel'esercente sanitario circa le richieste del danneggiato e deve contenere anche l'invito allapartecipazione.

É possibile, infatti, che il professionista abbia elementi utili da fornire ed è interesse comune chepossa fornire il proprio contributo alle trattative stragiudiziali. Non sussiste, tuttavia, un obbligo di prendere parte alla trattativa stragiudiziale e, anche sel'esercente vi partecipa, non può essere vincolato dagli atti dispositivi altrui: né dà conferma l'art. 9,comma 4, che recita che "in nessun caso la transazione è opponibile all'esercente la professionesanitaria nel giudizio di rivalsa";

4) limite quantitativo: la condanna del medico in sede di rivalsa ovvero di azione di danno erariale,per colpa grave, non può superare il triplo del valore maggiore del reddito lordo, conseguitonell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente osuccessivo (art. 9, commi 5 e 6).

Detto limite si applica anche in caso di surroga dell'impresa di assicurazione ex art. 1916 c.c.; nonvale, invece, nell'ipotesi di azione di rivalsa esercitata dalla struttura privata (o dal suoassicuratore), nei confronti del medico libero professionista, non dipendente, in regime liberoprofessionale, ovvero che si avvalga della struttura nell'adempimento della propria obbligazionecontrattuale assunta con il paziente (art. 10, comma 2).

Naturalmente, in caso di dolo, può essererecuperata l'intera somma. Le peculiarità del giudizio per danno erariale sono richiamate dal comma 5 del citato art. 9, sia perquanto riguarda la compensatio lucri cum damno ai fini della determinazione del pregiudizio subito dalla struttura pubblica, sia per quanto riguarda il c.d. potere riduttivo della responsabilitàdell'esercente la professione sanitaria, a fronte di una situazione di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui lo stesso ha operato.

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*Commento a cura degli avv.ti Santo Spagnolo, Cinzia Bisicchia- Studio legale Spagnolo & Associati, Partner 24 ORE Avvocati