Foglio di via obbligatorio escluso per il clochard
Il foglio di via obbligatorio è una misura di prevenzione che non può essere adottata nei confronti di una persona senza fissa dimora. Il requisito della residenza in luogo diverso rispetto a quello dal quale si viene allontanati rientra, infatti, nello schema tipico del provvedimento del Questore. Pertanto, in assenza dell'ordine di rimpatrio l'atto deve ritenersi nullo per carenza di un elemento essenziale. Ad affermarlo è il Tribunale di Vicenza con la sentenza n. 555/2019.
Il caso - Protagonista della vicenda è un clochard, ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica, al quale il Questore di Vicenza ordinava di allontanarsi dal capoluogo di provincia veneto, con divieto di ritornarvi per tre anni. Il Questore non emetteva però contestualmente il foglio di via obbligatorio, in quanto l'uomo era senza fissa dimora e non esisteva alcun luogo in cui lo stesso potesse essere "rimandato". In seguito, costui contravveniva all'ordine, sicché veniva tratto a giudizio per rispondere del reato di violazione della misura di prevenzione impostagli, ex articoli 2 e76 comma 3 del Dlgs 159/2011 (Codice Antimafia).
La decisione - Il Tribunale analizza la questione e finisce con l'assolvere l'imputato con la formula "perché il fatto non sussiste", in quanto a monte del reato contestatogli c'è il provvedimento del Questore, il quale deve ritenersi nullo per difetto di un elemento essenziale. Ebbene, spiega il giudice evidenziando l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla specifica misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio, l'articolo 2 del Dlgs 159/2011 prevede uno schema tipico composto da due elementi: l'allontanamento dal comune dal quale il soggetto viene bandito e l'obbligo di rimpatrio nel luogo della propria abituale residenza. Quest'ultima parte del provvedimento costituisce parte essenziale dell'atto stesso, senza la quale viene meno la base su cui si fonda lo stesso reato di violazione delle prescrizioni imposte con la misura di prevenzione, ex articolo 76 comma 3 del Dlgs 159/2011. In sostanza, sottolinea il Tribunale, «il divieto di fare rientro nel territorio di un determinato comune presuppone che vi sia un diverso comune nel quale si abbia diritto di soggiornare e dal quale non si possa essere allontanati».
Nel caso concreto, dunque, secondo il giudice il provvedimento adottato dal Questore non corrisponde allo schema tipico previsto dalla legge, implicando la mancanza dell'ordine di rimpatrio un vizio dell'atto riconducibile all'ipotesi di nullità per carenza di un elemento essenziale ex articolo 21-sepries della legge n. 241/1990, in quanto tale rilevabile dal giudice ordinario.
Tribunale di Vicenza - Sezione penale - Sentenza 17 aprile 2019 n. 555