Penale

Fondi Covid: attestare il falso porta a indebita percezione

La Cassazione chiarisce la portata penale della dichiarazione truccata

di Giovanni Negri

Quanto pesa e a che titolo la falsa dichiarazione o autocertificazione prodotta per ottenere da una banca un finanziamento assistito da garanzia pubblica? Per la Cassazione, con un’informazione provvisoria resa nota dalla Sesta sezione penale dopo l’udienza del 24 novembre, il fatto integra il reato di indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato: la garanzia concessa dal Fondo centrale per le piccole e medie imprese rientra tra le «altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate», previste dall’articolo 316 ter del Codice penale.

La questione approdata in Cassazione era infatti se l’indebito conseguimento di un finanziamento erogato da un istituto di credito in base al decreto legge n. 23 del 2020 (il proverbiale decreto approvato nella fase iniziale e più acuta dell’emergenza sanitaria) avvalendosi della garanzia prestata dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, a sua volta coperta da garanzia dello Stato, in seguito a infedele dichiarazione o autocertificazione del richiedente sull’esistenza dei requisiti di legge, delinea un fatto penalmente rilevante.

Per la sesta sezione la condotta va incasellata nell’indebita percezione e non nella truffa; si sottolinea infatti che «manca nella condotta dell’agente l’elemento decettivo della truffa, poiché il soggetto erogatore è chiamato esclusivamente ad operare una presa d'atto dell’esistenza della formale dichiarazione del richiedente il finanziamento circa il possesso dei requisiti autocertificati, e non anche a compiere un’autonoma attività di accertamento».

Chiarito anche il perimetro della misura preventiva del sequestro finalizzato alla confisca: il profitto del reato è costituito, puntualizza l’informazione provvisoria, dall’importo del finanziamento illegittimamente ottenuto.

Il decreto liquidità, puntando a favorire l’accesso di credito alle imprese in un momento di assoluta emergenza, snelliva le procedure di erogazione, sollevando le banche dalla necessità di svolgere istruttorie, attraverso un’autocertificazione da parte dell’impresa, valida anche per finalità antimafia, nella quale doveva, tra l’altro essere scritto che:

l’attività d’impresa è stata limitata o interrotta dall’emergenza o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;

i dati aziendali forniti su richiesta dell’intermediario finanziario sono veritieri e completi;

il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia.

il rappresentante legale non ha riportato condanne per evasione fiscale nell’arco degli ultimi 5 anni.

Al soggetto erogatore del finanziamento era peraltro richiesta solo una verifica formale della dichiarazione.

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