Civile

Fondo patrimoniale protetto dai debiti dell’attività lavorativa

immagine non disponibile

di Angelo Busani ed Elisabetta Smaniotto

Il fondo patrimoniale protegge solo dai debiti (anche tributari e risarcitori) derivanti da attività speculative o voluttuarie ma non da quelli contratti per soddisfare i bisogni della famiglia, siano essi bisogni indispensabili oppure bisogni provocati dall’intento di avere un certo tenore di vita familiare.

Queste le conclusioni cui perviene stabilmente la giurisprudenza, costellata di continuo da azioni promosse contro atti istitutivi di fondo patrimoniale.

Proprio ultimamente, però, pare aprirsi uno spiraglio di maggior tutela per il patrimonio familiare. Nella decisione 8201/2020 del 27 aprile 2020 la Cassazione ha stabilito che non è consentita l’esecuzione dei beni vincolati in fondo patrimoniale se si tratta di un credito «solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell’attività professionale da cui quest’ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia»; e ciò in quanto vi è la «necessità di una interpretazione non restrittiva delle esigenze familiari, da non ridurre ai soli bisogni essenziali della famiglia».

Il fondo e i creditori

Con il fondo patrimoniale i coniugi o i soggetti uniti civilmente (ma non i conviventi di fatto) destinano taluni beni (immobili, mobili registrati o titoli di credito; non, quindi, il denaro) «a far fronte ai bisogni della famiglia» (articolo 167 del Codice civile). L’esecuzione sui beni del fondo patrimoniale non può aver luogo «per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia» (articolo 170 del Codice civile).

Significa che i beni del fondo patrimoniale non sono espropriabili se il debitore prova (Cassazione 4175/2020) che il creditore era a conoscenza dell’estraneità del debito rispetto ai «bisogni della famiglia» del debitore. In altre parole, il fondo non protegge dai debiti contratti per scopi inerenti ai bisogni della famiglia.

I bisogni della famiglia

La questione si gioca dunque sul concetto di «bisogni della famiglia» del debitore.

Al riguardo, è stabile l’interpretazione estensiva (Cassazione 134/1984, 11683/2001, 15862/2009, 15886/2014, 26126/2019, 5017/2020): sono bisogni non solo le esigenze “indispensabili” (ad esempio: procurarsi l’alimentazione e l’abitazione) ma anche i comportamenti tenuti per perseguire uno scopo di «pieno mantenimento» e di «armonico sviluppo della famiglia» («in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto» «in conseguenza delle possibilità economiche familiari»); nonché quelli preordinati «al potenziamento» della «capacità lavorativa» del debitore.

In questa interpretazione estensiva del concetto di debiti contratti per soddisfare i «bisogni della famiglia» rientrano, pertanto, anche i debiti contratti nell’esercizio di attività professionale e imprenditoriale, nonché le inerenti obbligazioni tributarie (Cassazione 3738/2015, 23876/2015, 1652/2016, 9188/2016, 22761/2016, 4593/2017, 20998/2018, 5017/2020). In particolare, il fondo patrimoniale resiste alle obbligazioni tributarie se queste sono estranee ai bisogni della famiglia, intesi nell’accezione sopra illustrata (Cassazione 5369/2020).

In sostanza, rimangono estranei ai bisogni della famiglia solo i debiti contratti per «esigenze voluttuarie» o per «intenti meramente speculativi» (Cassazione 4593/2017).

Le obbligazioni risarcitorie

Il medesimo criterio vale anche per le obbligazioni che non originino da un contratto, ma che abbiano natura risarcitoria, in quanto traggano fonte da un inadempimento contrattuale oppure da un fatto illecito produttivo di danno: allora il fondo non svolge la sua funzione protettiva se «la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta e immediata con le esigenze familiari» (Cassazione 8991/2003, 11230/2003, 12998/2006).

Azione revocatoria e pignoramento revocatorio

Spesso si sente dire che se l’azione revocatoria è prescritta, i beni del fondo patrimoniale sono salvi. Non è vero.

Se il fondo patrimoniale viene dichiarato inefficace per effetto di un’azione revocatoria (ordinaria o fallimentare), allora i beni che ne sono oggetto sono privi di barriere protettive e possono essere direttamente sottoposti a esecuzione forzata (Cassazione 2077/2020).

Se invece l’azione revocatoria non è esperibile, il creditore può comunque agire esecutivamente sui beni del fondo patrimoniale adducendo che le sue ragioni di credito sono contratte per soddisfare i bisogni della famiglia del debitore; al che il debitore è tenuto a provare il carattere voluttuario o meramente speculativo del suo debito (prova che, se non riesce, spiana la strada all’esecuzione forzata).

Infine, con il pignoramento revocatorio previsto dall’articolo 2929-bis del Codice civile, il creditore munito di titolo esecutivo può pignorare direttamente i beni vincolati in fondo patrimoniale, senza esperire l’azione revocatoria, se trascrive il pignoramento entro un anno dalla trascrizione del fondo patrimoniale.

Cassazione, ordinanza 8201 del 27 aprile 2020

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©