FONDO SPECIALE PER LAVORI IN UN CONTO A PARTE
A norma del riformato articolo 1129, settimo comma, del Codice civile, l’amministratore è obbligato «a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condòmini o da terzi nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio su uno specifico conto corrente postale o bancario intestato al condominio».A parte la novità della intestazione del conto al condominio, la disposizione – che sembra configurare un patrimonio autonomo del condominio al fine di tenerlo separato da quello dell’amministratore e dei singoli condòmini – è applicabile anche all’obbligo, imposto all’assemblea dal successivo articolo 1135, n. 4, del Codice civile, di costituire un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori, per le opere di manutenzione straordinaria e per le innovazioni.Si ritiene che – salvi i futuri orientamenti giurisprudenziali – la disposizione generale di cui al citato articolo 1129 del Codice civile comprenda anche la disposizione ex articolo 1135, n. 4, del Codice stesso, relativa al fondo speciale obbligatorio per le opere straordinarie e innovative, per le quali occorre uno specifico conto corrente, distinto da quello della gestione ordinaria.
Conto corrente, che succede alla morte dell'intestatario?
di Francesco Machina Grifeo
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