Forestali: se il termine è illegittimo il contratto a tempo non si trasforma in indeterminato
Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli enti forestali regionali è di natura pubblica e non privata. Ai fini della qualificazione del rapporto, infatti, l'elemento determinante è l'inserimento del prestatore di lavoro in posizione di subordinazione e continuità all'interno dell'organizzazione dell'ente pubblico non economico, non rilevando il fatto che la disciplina sostanziale del rapporto sia dettata da un contratto collettivo di diritto privato. Questo è quanto emerge dalla sentenza 24808 del 7 dicembre con cui la Cassazione ha escluso che un contratto di lavoro a tempo determinato con illegittima apposizione di termine potesse trasformarsi in contratto a tempo indeterminato.
Il caso - Il protagonista della vicenda è un dipendente dell'Ente foreste della Sardegna che si era rivolto ai giudici per far accertare l'illegittimità del termine apposto al suo contratto di lavoro, in quanto privo di forma scritta, e conseguentemente ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo indeterminato, oltre al risarcimento del danno. La Corte d'appello, modificando parzialmente la decisione di primo grado, prendeva atto dell'illegittimità del termine apposto al contratto, ma riteneva che alla fattispecie fosse applicabile l'articolo 36 comma 5 del testo unico sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001), in base al quale per gli enti pubblici non economici, la violazione delle disposizioni riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori non può comportare la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma legittima solo il risarcimento del danno, che nella specie non era stato nemmeno adeguatamente provato.
Il lavoratore a questo punto ricorreva in Cassazione sostenendo l'inoperatività della cosiddetta clausola di salvaguardia dettata per il pubblico impiego contrattualizzato, stante la completa privatizzazione del rapporto di lavoro dei forestali, come previsto dalle leggi regionali e contrattazione collettiva, in applicazione dell'articolo 117 della Costituzione.
Le motivazioni - La Cassazione non è però dello stesso avviso e ritiene che alla fattispecie debba applicarsi la disposizione prevista dall'articolo 36 comma 5 del testo unico sul pubblico impiego non potendo le norme regionali violare i vincoli imposti dalla legge statale. I giudici spiegano che a seguito della soppressione delle foreste demaniali della Sardegna, il rapporto di lavoro dei dipendenti del nuovo Ente foreste «sebbene assoggettato dalla normativa regionale alla disciplina privatistica, va inquadrato nell'ambito di quello che viene tecnicamente oggi definito “lavoro alle dipendenze di amministrazioni pubbliche”, in considerazione della natura di Ente pubblico non economico del datore di lavoro».
In sostanza, tale rapporto di lavoro è qualificato come pubblicistico per il fatto dell'inserimento del lavoratore nell'ambito dell'organizzazione di un ente pubblico non economico, restando la disciplina privatistica una mera modalità disciplinatrice del contenuto del rapporto di lavoro. E di conseguenza la natura pubblica del rapporto di lavoro impone l'applicazione del testo unico sul pubblico impiego, compresa la clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 36.
Corte di cassazione – Sezione lavoro – Sentenza 7 dicembre 2015 n. 24808