Rassegne di Giurisprudenza

Forma scritta per il contratto d'opera professionale con la Pa

Il contratto di incarico può considerarsi validamente concluso solo con lo scambio contestuale di proposta e accettazione scritte

a cura della redazione di PlusPlus Diritto24

Contratti della Pubblica amministrazione – Contratto d'opera professionale - Delibera comunale di autorizzazione al conferimento di incarico – Insufficienza - Contratto di incarico professionale – Forma – Necessità – Fattispecie relativa ad conferimento di incarico professionale ad avvocato.
Il requisito della forma scritta prescritto a pena di nullità, quale strumento di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione, al fine di prevenire eventuali arbitrii e consentire l'esercizio della funzione di controllo, non può essere surrogato dalla deliberazione con cui l'organo competente a formare la volontà dell'ente abbia autorizzato il conferimento dell'incarico professionale, non essendo tale atto qualificabile come una proposta contrattuale (suscettibile di accettazione anche per fatti concludenti), ma come provvedimento a efficacia interna, avente quale unico destinatario l'organo legittimato a manifestare all'esterno la volontà dell'ente. Il contratto di incarico può quindi considerarsi validamente concluso esclusivamente con lo scambio contestuale di proposta e accettazione scritte, dato il vincolo di forma ad substantiam che caratterizza i negozi con la pubblica amministrazione (nello specifico coincidenti con il rilascio della procura e la sottoscrizione degli atti difensivi)
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 19 ottobre 2020 n. 22652

Pubblica amministrazione - Contratti - Formazione - Forma - Forma scritta "ad substantiam" - Contestualità delle sottoscrizioni delle parti - Necessità - Fondamento - Fattispecie in tema di contratto d'opera professionale.
I contratti con la Pa devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta e - salva la deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio" - con la sottoscrizione, a opera dell'organo rappresentativo esterno dell'ente, in quanto munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione, e della controparte, di un unico documento, in cui siano specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. Tali regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la valida conclusione di un contratto d'opera professionale nel caso in cui l'intendimento del comune conferente l'incarico non era desumibile da un contratto sottoscritto dal sindaco ma da una delibera comunale, deputata ad altra funzione e priva del relativo impegno di spesa, nonché dell'indicazione dei mezzi per far fronte al compenso del professionista, mentre la determinazione del contenuto specifico del rapporto era rinviata ad un momento successivo alla sua avvenuta esecuzione).
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 20 marzo 2014 n. 6555

Contratti della PA - Contratto d'opera professionale - Stipulazione per iscritto da parte dell'organo rappresentativo dell'ente - Necessità "ad substantiam" - Accettazione da parte del professionista della delibera a contrarre - Esclusione.
In tema di contratti della P.A., il contratto d'opera professionale deve essere stipulato in forma scritta, a pena di nullità, dall'organo rappresentativo dell'ente, non essendo sufficiente che il professionista accetti, espressamente o tacitamente, la delibera a contrarre, poiché questa, anche se sottoscritta dall'organo rappresentativo medesimo, resta un atto interno, che l'ente può revocare "ad nutum". In senso contrario, non rileva l'art. 17 del r.d. n. 2440 del 1923, richiamato per i Comuni dall'art. 87 del r.d. n. 383 del 1934, dove è previsto che il contratto con ditte commerciali possa concludersi a distanza, per mezzo di corrispondenza, trattandosi di norma in deroga, applicabile soltanto ai negozi in cui, per esigenze pratiche, la definizione del contenuto dell'accordo è rimessa all'"uso del commercio", tra i quali non rientra il conferimento di incarichi professionali, che postula, invece, la definizione formale dei vari aspetti del rapporto, anche per rendere possibili i controlli istituzionali dell'autorità tutoria.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 17 gennaio 2013 n. 1167

Contratti della Pubblica amministrazione - Contratto d'opera professionale - Stipulazione - Forma scritta "ad substantiam" – Necessità - Deliberazione autorizzativa dell'organo collegiale dell'ente pubblico - Esclusione.
In base agli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del 1923, il contratto d'opera professionale stipulato con la P.A., pure se questa agisca "iure privatorum", deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta. L'osservanza di detto requisito richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato a esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi da altri atti - quali, ad esempio, la delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, ovvero una missiva con la quale l'organo legittimato a rappresentare l'ente ne abbia comunicato al professionista l'adozione - ai quali sia eventualmente seguita la comunicazione per iscritto dell'accettazione da parte del medesimo professionista, poiché non è ammissibile la stipula mediante atti separati sottoscritti dall'organo che rappresenta l'ente e dal professionista, prevista esclusivamente per i contratti conclusi con imprese commerciali. Il contratto mancante del succitato requisito è nullo e non è suscettibile di alcuna forma di sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti (fattispecie relativa a contratto d'opera professionale stipulato da un Comune, al quale la S.C. ha ritenuto applicabili gli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440 del 1923, in forza dell'art. 87, primo comma, T.U della legge comunale e provinciale di cui al r.d. 3 marzo 1934, n. 383, applicabile "ratione temporis").
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 6 luglio 2007 n. 15296