Professione e Mercato

Formazione continua avvocati: avanti con la modalità a distanza

Il Cnf proroga il regime emergenziale ma indica le modalità per il controllo della effettiva fruizione dei corsi online

di Francesco Machina Grifeo

Tornano le indicazioni del Consiglio nazionale forense sulla formazione continua. Resta la possibilità, inaugurata durante la pandemia, di ottenere tutti i crediti formativi dell'anno in modalità Fad. Il Cnf ha infatti inviato il 13 gennaio scorso una comunicazione, firmata dalla Consigliera Segretaria Avv. Rosa Capria, a tutti i Presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati trasmettendo sia il testo della " Nota tecnica sull'accreditamento delle attività di formazione a distanza (FAD) "; sia la Delibera del 16 dicembre sulla formazione continua.

La delibera ricorda che a seguito dell'emergenza Covid 19 "si è reso necessario che la formazione degli Avvocati avvenisse osservando standard di sicurezza per la salvaguardia della salute" e quindi si è concessa la possibilità "di acquisire i crediti previsti integralmente in modalità FAD". Inoltre, anche agli Ordini Territoriali è stato data la possibilità di determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD. Ora, prosegue la nota, vi è la "necessità di continuare ad utilizzare tali criteri anche per l'anno 2023 poiché hanno risposto a standard di efficienza e di sicurezza rendendo possibile una maggiore la fruizione degli eventi formativi".

Per queste ragioni il Consiglio ha deliberato che: "l'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo (di cui al comma 3 dell'art. 12 del Regolamento CNF 6 del 16 luglio 2014 e ss mm)". Inoltre, si prevede che nell'anno solare "ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo (di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012) mediante il conseguimento di minimo quindici crediti formativi, di cui almeno tre nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie". Infine, che i crediti formativi acquisiti sempre nel 2013"potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD".

Ordini territoriali e associazioni forensi però dovranno adottare "strumenti di controllo idonei a verificare l'identità dei partecipanti all'inizio dell'evento formativo a distanza, durante lo stesso ed al suo termine". Di questo si occupa nello specifico la "Nota tecnica" in cui si prevede, tra l'altro, che per l'identificazione elettronica del professionista vengano adottati "meccanismi di autenticazione informatica basata su almeno due fattori ovvero tramite utilizzo degli strumenti di identità digitale", previsti Codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005).

Indicate in dettaglio poi anche le modalità per controllare che il legale segua effettivamente il corso in modalità e-learning. In particolare, conseguirà i crediti solo colui che "partecipi attivamente", predisponendo "almeno due momenti diversi di interazione attiva per ogni ora di corso". E, in caso di mancata interazione da parte dell'utente, in un tempo massimo di 90 secondi, "lo stesso dovrà rivedere la parte di corso dal principio ovvero dall'ultimo punto in cui risulta aver interagito correttamente".

Per i corsi in streaming il professionista dovrà interagire "correttamente a almeno il 50% dei momenti di verifica della presenza attiva mai inferiori a 2 indipendentemente dalla durata del corso". Mentre il quesito "non dovrà essere preannunciato dal relatore con eccessivo anticipo, l'utente avrà a disposizione un tempo massimo di circa 120 secondi entro cui fornire una risposta".

Infine, l'interfaccia del corso, dovrà essere strutturata in modo tale che all'utente sia "ogni funzione che consenta di concludere il corso senza aver interagito correttamente". Ad esempio no all'uso di un cursore che porti avanti la lezione e deve comunque
essere vietato fruire della parte successiva "in caso di mancata interazione".

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