Formazione su salute e sicurezza estesa al datore di lavoro
La novità è stata inserita dal Dl 146/2021 nella versione convertita in legge
Oltre a dirigenti, preposti e lavoratori, anche il datore di lavoro è soggetto all’obbligo di formazione in materia di sicurezza.
Lo stabilisce chiaramente, e per la prima volta, la modifica all’articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 81/2008 (testo unico salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) inserita dal decreto 146/2021 nella versione convertita in legge.
La nuova disposizione integra l’articolo 37, comma 2, aggiungendo che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano «adotta un accordo...in modo da garantire l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro». Di conseguenza è stato modificato il comma 7, con il quale viene ora stabilito che, oltre ai dirigenti e ai preposti, anche i datori di lavoro ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo che dovrà essere raggiunto.
L’omessa formazione comporta, a carico del datore di lavoro, un duplice intervento sanzionatorio da parte dell’organo ispettivo.
Il primo è penalmente sanzionato dall’articolo 55, comma 5, lettera c), del Dlgs 81/2008, il quale prevede, per la violazione dell’articolo 37, comma 7, l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.
Il secondo, con le modifiche adottate all’allegato I del testo unico, potrebbe comportare la sospensione dell’attività imprenditoriale. Infatti, il nuovo articolo 14 del testo unico stabilisce che l’ispettore «adotta un provvedimento di sospensione...a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della salute del lavoro».
Le gravi violazioni sono riportate nelle tassative 13 ipotesi contenute nella nuova versione dell’allegato I al decreto legislativo 81/2008 e la numero 3 è relativa a «mancata formazione ed addestramento». Secondo quanto chiarito dall’Ispettorato nazionale del lavoro settimana scorsa con la circolare 4/2021, la fattispecie del punto 3 richiede il “contemporaneo” obbligo di formazione e addestramento (previsto per esempio dagli articoli 73, 77, 116, 136, 169 del testo unico).
Poiché, però, l’articolo 37, comma 2, così come modificato, estende in capo al datore di lavoro solo l’obbligo di formazione e non anche quello dell’addestramento, la circostanza potrebbe non ipotizzare la «grave violazione» con conseguente inapplicabilità della misura interdittiva.