Lavoro

Formazione sulla sicurezza, impiego della realtà virtuale ancora in attesa di conferme

Si auspica l’introduzione di specifici criteri al fine di garantire l’erogazione di una formazione con elevati standard di qualità e sicurezza

business, augmented reality and technology concept - businessman in virtual headset over black background

di Simone Carrà e Laura Corbeddu*

Immaginiamo un mondo in cui un lavoratore prima di iniziare un nuovo lavoro possa esercitarsi per ore nell’utilizzo di macchinari pericolosi o nel maneggiare sostanze velenose, in condizioni di piena sicurezza.

Immaginiamo anche un mondo in cui si possa verificare un incidente perché le esercitazioni non simulano correttamente la realtà.

Siamo pronti a vivere in questo mondo?

Ha provato a scoprirlo l’Università degli Studi di Siena che, con istanza n. 3/2024, ha domandato alla Commissione ministeriale per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro se sia possibile utilizzare la realtà virtuale come metodo di apprendimento e di verifica finale dei percorsi formativi obbligatori in materia di salute e sicurezza, ai sensi dell’art. 37, comma 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

La risposta è stata prudente , limitandosi la Commissione a richiamare la normativa oggi vigente, nelle more dell’adozione di un nuovo accordo da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (che in verità avrebbe dovuto essere raggiunto entro il 30 giugno 2022).

Tuttavia, poiché l’Accordo oggi vigente (del 21 dicembre 2011, le cui linee applicative sono state dettate da successivi accordi) risale a un tempo in cui la realtà virtuale era un tema ancora sconosciuto al dibattito pubblico, esso si limita a consentire “metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-Learning” , purchè garantiscano l’interattività della formazione.

La nozione di e-learning, ovvero di un modello formativo che “consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale”, può però essere esteso sino a comprendere il concetto di realtà virtuale, che permetterebbe una piena immersione del lavoratore in scenari diversi e persino pericolosi e per l’effetto migliorare l’identificazione dei rischi e l’apprendimento delle strategie di riduzione e delle modalità di reazione e intervento. In altre parole, raggiungere gli obiettivi posti dalla normativa in materia di salute e sicurezza.

Tutto ciò però solo a condizione che gli scenari simulati nella realtà virtuale siano idonei a rappresentare la molteplicità di fattori di rischio del mondo reale.

Ed infatti, in caso di un incidente sul lavoro, l’efficacia della formazione impartita verrà sottoposta al vaglio dei Giudici, i quali non si limiteranno a verificare il dato formale dell’erogazione di un determinato numero di ore di formazione, ma andranno ad accertare se il datore di lavoro avesse preliminarmente “assicurato” una formazione sufficiente e adeguata, nonché valutato l’efficacia di tale formazione mediante una prova pratica. E proprio sul punto dell’idoneità della realtà virtuale come metodo di verifica dell’efficacia dei percorsi formativi obbligatori la Commissione, nella risposta all’Interpello 3/2024, ha omesso di esprimersi.

Si auspica pertanto che il nuovo Accordo ex art. 37, comma 2, D.Lgs. 81/2008 introduca degli standard specifici per l’implementazione della realtà virtuale nella formazione sulla sicurezza e per verificare i risultati formativi, al fine di garantire l’erogazione di una formazione con elevati standard di qualità e sicurezza, e conseguentemente contrastare il fenomeno infortunistico.

Nel mondo reale.

______
*A cura di Simone Carrà, Partner e Laura Corbeddu, Senior Associate di BCA Legal

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©