Penale

Frazionabilità della dichiarazione della fonte testimoniale o del chiamante in reità o correità

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a cura della redazione PlusPLus24 Diritto


Prova penale - Parte offesa - Dichiarazione - Valutazione - Frazionabilità - Legittimità - Condizioni.

Deve ritenersi legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, in quanto un eventuale giudizio di inattendibilità su alcune circostanze non necessariamente inficia la credibilità delle altre parti del racconto, non essendo in tale ipotesi sempre e necessariamente ravvisabile un'interferenza fattuale e logica tra le varie parti del resoconto narrativo, unica a poter condizionare e pregiudicare l'intera attendibilità della fonte.
Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 8 aprile 2019 n. 15283

Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Oggetto e limiti - Persona offesa - Dichiarazioni della persona offesa relative a una pluralità di reati - Valutazione frazionata - Condizioni.
In tema di valutazione dell'attendibilità della persona offesa costituita parte civile, le cui dichiarazioni possono essere poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, è richiesto un vaglio particolarmente rigoroso nel caso in cui una parte del narrato, riferita ad alcuni fatti, sia ritenuta inattendibile, e deve ritenersi illegittima la valutazione frazionata di tali dichiarazioni ove la parte ritenuta inattendibile sia imprescindibile antecedente logico dell'altra parte.
• Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 17 maggio 2018 n. 21886

Prova penale - Chiamata di correo - Valutazione - Frazionabilità della dichiarazione - Condizioni e limiti (Cpp, articolo 192)
In tema di valutazione della chiamata in correità, vale il principio di "frazionabilità" delle dichiarazioni accusatorie rese dalla stessa persona, nel senso che l'esclusione dell'attendibilità di una parte del racconto non implica di per sé un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti del medesimo racconto che risultino intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, ma ciò a condizione, da un lato, che non sussista interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa (o comunque inattendibile) e le rimanenti parti del racconto, e, dall'altro, che l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante. Per l'effetto, l'applicazione del principio della valutazione "frazionata" esige la puntuale spiegazione, da parte del giudice di merito, delle ragioni (rappresentate, per esempio, dalla complessità dei fatti, dal tempo trascorso dal loro accadimento, dalla volontà del dichiarante di non coinvolgere nel reato un prossimo congiunto o una persona a lui legata da vincoli affettivi o amicali) per le quali la parte della narrazione che è risultata smentita non è idonea a inficiare il giudizio positivo sulla credibilità soggettiva del dichiarante, che costituisce il primo e fondamentale momento valutativo della affidabilità della fonte di prova.
• Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 23 aprile 2018 n. 18018


Reati contro la persona - Delitti contro la libertà individuale - Violenza sessuale - In genere - Mezzi di prova - Testimonianza della persona offesa - Valutazione frazionata delle dichiarazioni - Ammissibilità - Presupposti
In tema di reati sessuali, è legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della parte offesa quando queste siano riferibili ad una molteplicità e diversità di episodi succedutesi nel tempo, soprattutto se con cadenze cronologiche non recenti, in quanto un eventuale giudizio di inattendibilità su alcune circostanze non necessariamente inficia la credibilità delle altre parti del racconto, non essendo sempre e necessariamente ravvisabile, in tale ipotesi, un'interferenza fattuale e logica tra le parti del discorso.
• Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 5 giugno 2018 n. 24979

Prove - Chiamata di correo - Attendibilità della dichiarazione accusatoria - Valutazione frazionata - Ammissibilità - Condizioni
In tema di chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante.
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 19 maggio 2017 n. 25266

Prove - Mezzi di prova - Testimonianza - Oggetto e limiti - Persona offesa - Valutazione frazionata delle dichiarazioni - Legittimità - Condizioni
È legittima la valutazione segmentata delle dichiarazioni della parte offesa, purché il giudizio di inattendibilità, riferito soltanto ad alcune circostanze, non comprometta per intero la stessa credibilità del dichiarante ovvero non infici la plausibilità delle altre parti del racconto.
• Corte di cassazione, sezione VI penale, sentenza 14 maggio 2014 n. 20037

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