Penale

La frode non sempre comporta la nullità dei contratti

Il Tribunale di Milano boccia la tesi della nullità dell’accordo di trasferimenti di fronte a una presunta frode

di Rosario Dolce

Una presunta frode in fase di costituzione dei crediti fiscali non comporta necessariamente la nullità degli atti successivi di cessione.

Il tribunale di Milano ha affrontato per primo la questione, con un’ordinanza datata 27 maggio 2022 che analizza, in sede cautelare, la richiesta di una banca (quale cessionaria) di ottenere il sequestro conservativo fino all’ammontare di 46,5 milioni di euro di somme depositate presso conti bancari riconducibili al patrimonio di un gestore di un fondo comune di investimento (cedente), da cui aveva acquistato, pro soluto, crediti di imposta. Si tratta - va sottolineato - di una pronuncia che arriva prima delle ultime indicazioni in materia di responsabilità dei cessionari, a valle della circolare 23/E dell’agenzia delle Entrate.

I crediti di imposta provenivano, a loro volta, da un general contractor, che era stato poi indagato dalla Procura di Napoli per aver adescato dei privati interessati ad usufruire di superbonus e cessione dei crediti: questi compilavano schede informative e sottoscrivevano contratti, salvo poi non avere più notizie e ritrovarsi nel cassetto fiscale fatture emesse nei loro riguardi, per lavori mai eseguiti.

Quindi la banca, quale cessionario di questi crediti di imposta sottoposti a sequestro penale, chiedeva al tribunale, in via cautelare, la dichiarazione di nullità del contratto quadro stipulato con il cedente per inesistenza dell’oggetto e dei relativi atti conseguenti di cessione del credito di imposta; e, in ogni caso, per grave inadempimento, visto che aveva ceduto crediti di imposta relativi ad operazioni inesistenti.

La domanda di sequestro conservativo è stata, però, respinta dal giudice milanese. La banca non ha, infatti, offerto prova nel corso del procedimento delle circostanze di fatto da cui faceva emergere la nullità o l’annullamento del contratto quadro di cessione dei crediti di cui, peraltro, non aveva neppure dedotto e allegato le specifiche cause di invalidità che erano in grado di far ottenere questo tipo di provvedimento (si pensi ai vizi del volere dell’articolo 1427 e seguenti del Codice civile e alle cause di nullità tipizzate dall’articolo 1418 del Codice civile).

Peraltro, la circostanza che il credito oggetto del contratto quadro di cessione poteva non essere, in realtà, esistente esula dalla tematica della nullità del negozio, come si desume chiaramente dall’articolo 1266 Codice civile. Anzi, il credito d’imposta per il superbonus 110% ceduto dal general contractor è stato ritenuto esistente (almeno secondo le pattuizioni tra cedente e cessionario), come risultava dalle attestazioni prodotte in giudizio di un advisor fiscale e dal gradimento di entrambi i contraenti per lo svolgimento della due diligence fiscale di verifica sulle tranche dei crediti di imposta oggetto di cessione.

La domanda di sequestro conservativo di somme appartenenti al patrimonio del fondo cedente è stata, infine, respinta perché l’istituto di credito (in quanto cessionario) non aveva offerto alcuna prova sulla complicità della società con il general contractor, con riguardo all’ipotetica formazione fraudolenta dei crediti di imposta.

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