Penale

IL DECRETO RISTORI APPRODA IN GAZZETTA. Fuori dal carcere chi ha meno di 18 mesi di pena da scontare

Con l'edizione straordinaria n. 269 del 28 ottobre arriva nella raccolta delle leggi il Dl 28 ottobre 2020 n. 137

di Giovanni Negri

Con l'edizione straordinaria n. 269 del 28 ottobre della Gazzatta Ufficiale arriva nella raccolta delle leggi il Dl 28 ottobre 2020 n. 137 , cosiddetto Dl Ristori.

IL TESTO DELLA GAZZETTA - EDIZIONE STRAORDINARIA

Fuori dal carcere chi ha meno di 18 mesi di pena residua da scontare. Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà. Durata straordinaria dei permessi premio. Alla fine, nella versione finale del decreto legge ristori, con norme quindi immediatamente in vigore, trova spazio anche un insieme di misure per arginare la diffusione del virus all’interno delle carceri. I detenuti positivi al Covid, secondo i dati diffusi ieri dal Garante delle persone private della libertà, sono 150, mentre i contagiati tra gli operatori sono 200.

L’intervento

A sottolineare l’importanza e l’opportunità dell’intervento è il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis (Pd): «si tratta di norme di assoluta rilevanza, che possono permettere di affrontare l’emergenza anche in contesti difficili come le carceri. Abbiamo voluto tenere presente la necessità di consentire una diminuzione dell’affollamento nelle celle in situazioni come quelle dei detenuti già ammessi a regime di semilibertà, evitando che alla sera debbano rientrare, con l’urgenza di non abbassare i livelli di sicurezza, escludendo da nuovi benefici i detenuti più pericolosi e anche quelli responsabili dei recenti atti di violenza all’interno degli stessi istituti di pena. Sempre previsto poi il controllo della magistratura di sorveglianza».

La detenzione domiciliare

Tre gli architravi su cui si regge l’intervento, il principale è in materia di detenzione domiciliare. Ne potranno beneficiare tutti i detenuti che hanno ancora una parte di pena da scontare non superiore a 18 mesi. Esclusi dalla misura tutti i condannati per reati gravi come mafia e terrorismo, ma anche i delinquenti abituali, quelli soggetti al regime di sorveglianza particolare, e, con un’attenzione alle recenti rivolte nelle carceri, quelli che nell’ultimo anno sono stati sanzionati per alcune gravi infrazioni disciplinari (partecipazione a sommosse e disordini, evasione, reati a danno di compagni di detenzione, operatori penitenziari o visitatori).

Escluso anche chi è privo di un domicilio effettivo nel quale passare il periodo di detenzione residuo, anche se la norma ammette comunque la possibilità di passare il tempo di detenzione in un «luogo pubblico o privato di cura assistenza e accoglienza». L’effettuazione dei controlli sarà favorita dall’attivazione dei braccialetti elettronici, la cui disponibilità sarà costantemente verificata e controllata.

I permessi premio

Fino al 31 dicembre ai condannati cui sono stati già concessi permessi premio e che sono stati già assegnati al lavoro all’esterno o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale sempre all’esterno, potranno usufruirne anche in deroga ai limiti temporali stabiliti (45 giorni complessivi per anno di detenzione). Anche in questo caso è prevista una lista di esclusioni, tra queste quelle dei condannati per gravi delitti di associazione criminale.

Le licenze

Infine, il pacchetto di misure si completa con la previsione di licenze straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà. Dove la straordinarietà riguarda la lunghezza della licenza stessa, che potrà, a meno che il magistrato di sorveglianza non individui impedimenti alla concessione, essere superiore ai 45 giorni ordinariamente previsti. In ogni caso, la durata delle licenze premio non potrà andare oltre il prossimo 31 dicembre

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