Rassegne di Giurisprudenza

Furto in abitazione: nozione di privata dimora

a cura della Redazione Diritto


Reati contro il patrimonio - Delitti contro il patrimonio mediante violenza - Furto in abitazione - Configurabilità - Privata dimora - Nozione.
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale.
• Corte di cassazione, penale, sezione 2, sentenza 16 gennaio 2023 n. 1275

Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - In genere - Reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. - Privata dimora - Integrazione - Luoghi di lavoro - Condizioni - Fattispecie.
In tema di furto in abitazione, rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro preclusi all'accesso di terzi, nei quali si compiano, in maniera non occasionale, atti della vita privata in modo riservato. (In applicazione del principio, è stata riconosciuta la sussistenza del delitto in relazione a un furto commesso all'interno di un motopeschereccio dotato di cabine e di bagni).
• Corte di cassazione, penale, sezione 5, sentenza 22 settembre 2022 n. 35677

Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - In genere - Reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. - Nozione di privata dimora - Immobile non abitato - Sussistenza.
Ai fini della configurabilità del reato previsto all'art. 624-bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, debba ritenersi non abbandonato. (Fattispecie di immobile oggetto di compravendita di poco anteriore al fatto contenente beni riconducibili al precedente proprietario).
• Corte di cassazione, penale, sezione 4, sentenza 15 luglio 2022 n. 27678

Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Elemento soggettivo (psicologico): dolo - Furto in abitazione - Elemento soggettivo - Consapevolezza della presenza della persona offesa all'interno del luogo di privata dimora - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
In tema di furto in abitazione, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato è sufficiente che il soggetto agente si rappresenti il luogo in cui si introduce come privata dimora, ossia come luogo idoneo a consentire lo svolgimento di attività inerenti alla sfera privata di determinate persone, indipendentemente dalla presenza fisica delle persone stesse al suo interno e dalla consapevolezza di detta presenza. (Fattispecie relativa a furto consumato in una casa temporaneamente disabitata, all'interno della quale vi erano numerosi oggetti, alcuni dei quali preziosi, ivi custoditi dal proprietario).
• Corte di cassazione, penale, sezione 5, sentenza 21 aprile 2022 n. 15639

Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - In genere - Reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. - Privata dimora - Integrazione - Luoghi di lavoro - Condizioni - Fattispecie.
Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi di lavoro in cui si compiano atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ravvisato l'ipotesi prevista dall'art. 624-bis cod. pen. in relazione ad un furto commesso all'interno di una stanza adibita a spogliatoio riservato agli operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione di un edificio).
• Corte di cassazione, senale, sezione 4, sentenza 21 ottobre 2021 n. 37795