Furto di bene destinato alla pubblica fede o a pubblica utilità
Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - Furto di cose esposte alla pubblica fede - Condizione originaria della cosa - Fattispecie.
La circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. è configurabile nel caso di cose esposte alla pubblica fede per fatto umano o per condizione naturale, non essendo necessariamente richiesta la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, che può derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere dall'opera dell'uomo. (Fattispecie relativa ad asportazione di sabbia dal lido del mare, integrante il reato di furto, a prescindere dal volume di sabbia asportato, salvo non si tratti di quantitativi irrilevanti come quelli utilizzati per l'esplicazione di attività ricreative).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 13 marzo 2019 n. 11158
Reati contro il patrimonio - Delitti - Danneggiamento - Circostanze aggravanti - Danneggiamento commesso mediante forzatura della porta d'ingresso di un esercizio commerciale - Presenza all'interno del locale del proprietario - Applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 635, comma secondo, n. 1 in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 1, in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un locale pubblico all'interno del quale sia presente il titolare, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 29 maggio 2017 n. 26857
Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede - Furto all'interno di esercizio commerciale - Prodotti dotati di placca antitaccheggio - Aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - Configurabilità - Ragioni.
Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non ne consente il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 3 maggio 2017 n. 21158
Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede - Bicicletta parcheggiata sulla pubblica via per sosta momentanea - Esposizione per necessità alla pubblica fede - Aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. - Configurabilità.
In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - "sub specie" di esposizione per necessità alla pubblica fede - nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità, e non già per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 30 gennaio 2017 n. 4200
Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - Cose esposte alla pubblica fede - Furto di legna in zona demaniale - Integrazione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 - Ragioni.
Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., la sottrazione di rami e tronchi asportati da alberi di faggio ubicati in zona demaniale, trattandosi di cose che per destinazione, oltre che per necessità naturale, sono esposte alla pubblica fede; né è rilevante, a tal fine, il fatto che l'esposizione non dipenda da un'azione o da un'omissione del possessore, potendo essa derivare anche da una condizione originaria della cosa sottratta, avuto riguardo alla ratio dell'aggravante in questione, preordinata alla tutela di un bene che non può essere adeguatamente protetto.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 26 gennaio 2015 n. 3550
Reati contro il patrimonio - Delitti - Furto - Circostanze aggravanti - Cose destinate a pubblico servizio, utilità, difesa o reverenza - Asportazione di materiale inerte dal greto del fiume o dall'arenile - Aggravanti ex art. 625 n. 7 cod. pen. - Concorrenza - Sussistenza.
In tema di furto, la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configurabilità concorrente, ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., sia della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all'arenile, la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini.
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 30 giugno 2009 n. 26678