Responsabilità

Furto d'auto, l'assicurazione non paga se si lasciano le chiavi incustodite

Configura una ipotesi di colpa grave dell'assicurato o dI chi ha a vario titolo la disponibilità della vettura

di Andrea Alberto Moramarco

Lasciare incustodite le chiavi di un'automobile configura una ipotesi di colpa grave dell'assicurato o delle persone che, su incarico dello stesso, abbiano a vario titolo la disponibilità della vettura. Di fronte a tale comportamento imprudente, la compagnia di assicurazioni non paga l'indennizzo, se il contratto di assicurazione prevede una clausola che delimita l'oggetto del contratto medesimo escludendo l'operatività della copertura assicurativa. Ad affermarlo è il Tribunale di Vicenza nella sentenza n. 636/2020.

Il caso - La controversia prende le mosse dal furto di un'autovettura in locazione finanziaria, che era nella disponibilità di un collaboratore di una società di costruzioni, in trasferta per motivi di lavoro, avvenuto mentre quest'ultimo dormiva nella sua camera d'albergo. Il furto dell'auto era preceduto dall'ingresso dei ladri nella stanza dell'hotel, ove venivano sottratti all'uomo oltre al portafoglio, anche i pantaloni nei quali lo stesso aveva lasciato le chiavi dell'auto, che veniva così asportata dal parcheggio dell'albergo.
La vettura era coperta dall'assicurazione contro il furto, sicché la società di leasing chiedeva il pagamento dell'indennizzo alla compagnia assicuratrice. Quest'ultima però riteneva di non dover pagare alcunché, essendo il furto avvenuto a causa del comportamento dell'utilizzatore integrante una colpa grave, ovvero quella di aver lasciato la porta della camera aperta, lasciando campo libero ai ladri che avevano aperto le porte del veicolo e messo in moto la vettura utilizzando le sue stesse chiavi.

La decisione - La questione finisce così in Tribunale, dinanzi al quale la società di leasing chiede il pagamento dell'indennizzo previsto dal contratto. Il giudice è però dello stesso avviso della società di assicurazioni, in quanto ritiene che, nella fattispecie, sia stata posta in essere una condotta palesemente qualificabile come colpa grave, essendo il furto avvenuto addirittura con l'uso della chiave originale dell'auto. Nelle condizioni contrattuali della polizza, infatti, sottolinea il Tribunale, vi è quella che «delimita l'oggetto del contratto ed esclude l'operatività della copertura assicurativa in ipotesi di colpa grave dell'assicurato o delle persone che, su incarico dello stesso, ne abbiano a vario titolo la disponibilità». Tale clausola è dettata dall'esigenza d evitare che l'assicurato «contando sul fatto che il peso economico del rischio del furto dell'autovettura viene ad essere traslato su altro soggetto, ometta di adottare quelle precauzioni minime che adotterebbe una persona ragionevole anche in assenza di assicurazione». Ebbene, puntualizza il giudice, l'aver lasciato la porta della camera aperta e le chiavi all'interno dei pantaloni riposti sulla sedia non può che integrare quella colpa grave che impedisce il pagamento dell'indennizzo. Si tratta, infatti, di una «minima precauzione inderogabile».

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