Penale

Furto in palestra, possibile l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede

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di Giuseppe Amato

È ravvisabile l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nel caso del furto commesso nello spogliatoio di una palestra, essendo irrilevante, in senso contrario, che l'accesso ai locali della palestra sia riservato ai soci muniti di badge, perché l'esposizione del bene alla pubblica fede è ravvisabile anche quando la sorveglianza è esercitata in modo non continuativo ed è quindi inidonea a impedire il libero accesso da parte del pubblico, assumendo rilievo, per la configurabilità dell'aggravante, la facilità di raggiungere la cosa oggetto di sottrazione. Lo hanno detto i giudici della Suprema corte con la sentenza n. 17001 del 22 aprile 2016.

L'esposizione alla pubblica fede - Da queste premesse, è stata ravvisata l'aggravante di cui all'articolo 625, numero 7, del Cp, relativamente al tentativo di furto di un paio di scarpe nei locali spogliatoio di una palestra, sul rilievo che l'accesso a tali locali era accessibile senza particolari difficoltà a qualsiasi socio della palestra, cosicché doveva ravvisarsi l'esposizione alla pubblica fede dei beni ivi lasciati dai soci che fruivano dei bagni o delle docce nell'orario di normale fruizione dei locali suddetti.

In termini, sezione V, 8 gennaio 2014, Fusari, secondo cui integra il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede della cosa la condotta di chi sottrae alcune racchette da tennis e alcuni capi di abbigliamento all'interno dei locali di un circolo sportivo privato dotato di sistema di video sorveglianza a circuito chiuso, quando la sorveglianza è esercitata in modo non continuativo ed è quindi inidonea a impedire il libero accesso da parte del pubblico, atteso che, ai fini della configurabilità dell'aggravante, assume rilievo non la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene, ma la facilità di raggiungere la
res oggetto di sottrazione.

Corte di cassazione - Sezione IIV penale - Sentenza 22 aprile 2016 n. 17001

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