Professione e Mercato

Galletti (Coa Roma): «Equo compenso è battaglia che si fa bando per bando»

"Ci piacerebbe che fosse consentito agli Ordini di avviare i giudizi anche nei confronti dei vari soggetti privati tenuti al rispetto della disciplina sull'equo compenso"

di Francesco Machina Grifeo

«La battaglia in difesa dell'equo compenso è una battaglia che si conduce metro per metro, articolo per articolo, bando per bando». Così il Presidente dell'Ordine Forense di Roma Antonino Galletti a commento della sentenza favorevole ottenuta dal Coa, rappresentato dall'Avv. Lorenzo Maria Cioccolini, sul tema dell'equo compenso, stavolta dinanzi al Tar Campania contro il Comune di Lacco Ameno. Oggetto del contendere dinanzi al Tar, l'Avviso pubblico emesso dal comune ischitano il 22 marzo scorso per l'aggiornamento dell'elenco di avvocati ai quali affidare incarichi esterni di assistenza legale.

Un avviso, si legge in una nota, che, nel determinare l'onorario spettante all'avvocato per la propria opera professionale, non garantiva al professionista l'equo compenso, in totale spregio della relativa disciplina legislativa e dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi.

«Facilmente – prosegue Galletti - gli enti locali, talvolta anche per scarsa conoscenza delle norme o per problemi di bilancio, tendono a prevedere pagamenti a cottimo o addirittura incarichi gratuiti ricompensati con il supposto prestigio di lavorare gratis per le istituzioni. Sono situazioni che vanno sanate immediatamente anche per via giudiziaria, ovunque si verifichino: le sentenze ci danno ragione e spesso il timore di perdere in giudizio ha determinato molti enti a modificare i bandi in autotutela prima ancora di sedersi davanti al giudice».

«Ci piacerebbe - conclude Galletti - che l'esempio romano fosse seguito da altri e che, a seguito della non più procrastinabile riforma normativa, sia consentito agli Ordini di avviare i giudizi anche nei confronti dei vari soggetti privati tenuti al rispetto della disciplina sull'equo compenso».

In particolare, la VI Sezione del Tar campano spiega che «gli atti impugnati sono anzitutto lesivi del principio dell'equo compenso, prevedendo corrispettivi per l'attività professionale completamente sganciati da una valutazione in concreto di qualità e quantità dell'impegno richiesto al professionista". Per cui "la circostanza che il singolo professionista resti libero di valutare la convenienza dell'incarico e di rifiutarlo nel caso in cui ritenga non equo il compenso non rileva, dato che ciò non esclude la violazione ... dell'obbligo dell'amministrazione di garantire un compenso equo».

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