Amministrativo

Gara revocata senza indennizzi per l'effetto Covid

L'appalto per i punti di ristoro nelle scuole si era svolto regolarmente, ma per gli effetti della pandemia sulla continuità del servizio, la Provincia aveva annullato l'aggiudicazione provvisoria

di Guglielmo Saporito

Gli effetti della pandemia si manifestano anche sulle gare in corso, com'è avvenuto per una procedura di scelta del servizio bar in una serie di scuole gestite dalla Provincia di Cosenza. La gara per i punti di ristoro si era svolta regolarmente, ma per gli effetti della pandemia sulla continuità del servizio, la Provincia aveva annullato l'aggiudicazione provvisoria. Infatti, i problemi di affluenza e le modalità di espletamento all'interno degli istituti risultavano condizionati dall'emergenza sanitaria. Di qui la revoca, ritenuta legittima e senza indennizzo dal Tar Catanzaro (sentenza 1766 / 2020). Secondo i giudici, il concorrente aggiudicatario non ha un affidamento di consistente spessore nell'esecuzione della fornitura o del servizio, finché l'aggiudicazione non diventi definitiva con la stipula del contratto.
Lo stesso principio è stato applicato a un contratto di manutenzione e assistenza tecnica del Poligrafico dello Stato, ritenendo necessaria l'esistenza di uno specifico raffronto tra l'interesse pubblico e quello privato sacrificato, solo nel diverso caso di revoca dell'aggiudicazione divenuta definitiva (Tar Lazio 9587 / 2020).
Per la revoca di un'aggiudicazione provvisoria non vi è nemmeno obbligo di avvio del procedimento (articolo 10-bis legge 241/90), né spetta alcun indennizzo per danno emergente a norma dell'articolo 21 quinques legge 241/90).
Infine, la revoca dell'aggiudicazione provvisoria di una gara può avvenire anche oltre il termine di 18 mesi previsto dall'articolo 21 nonies, legge 241/90 per l'adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio (Tar Latina 164/2020).
In tutte le selezioni concorrenziali e comparative, prima della conclusione del procedimento, esiste quindi un ampio e generale potere pubblico che consente di ripensare la scelte operate in ordine alle modalità di selezione dei concorrenti, con l'unico limite del rispetto delle regole di buona fede e affidamento dei concorrenti stessi (Tar Palermo 1158/2020).
Vi può quindi essere una revoca giustificata da "sopravvenuti motivi di pubblico interesse" (non imputabili all'Amministrazione, ad esempio un mutato quadro normativo): in questo caso spetta un indennizzo se vi è già la stipula del contratto; oppure una revoca per "mutamento della situazione di fatto", che causa un indennizzo ai concorrenti se l'Amministrazione, per colpa, non ha previsto situazioni obiettivamente prevedibili.
Infine vi può essere una "nuova valutazione dell'interesse pubblico originario" (diritto di pentirsi), se l'amministrazione aveva valutato la situazione in modo inadeguato.
L'esempio più recente, è quello di un project financing di un sistema fognario e depurativo, revocato con sostituzione del progetto con uno più adeguato alle caratteristiche orografiche del territorio interessato: in questo caso (Consiglio di Stato, 2358/2020) l'impresa ha diritto al solo "interesse contrattuale negativo", cioè al mero rimborso delle spese sopportate.

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