Genitore affidatario, l’arrivo della maggiore età del figlio non muta la detrazione
Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 15224 depositata oggi
Allo scattare del 18° anno di età il coniuge affidatario può continuare ad usufruire della detrazione per i figli a carico nella stessa misura di quando erano minorenni, e dunque anche per il 100%, senza necessità di stringere un nuovo accordo con l’ex coniuge. Il chiarimento molto utile, considerate le migliaia e migliaia di casi che rientrano nella fattispecie, lo fornisce con un principio di diritto la Sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza n. 15224 depositata oggi.
Accolto dunque il ricorso di una madre, affidataria in via esclusiva dei figli, contro la cartella di pagamento di 1.104,83 euro emessa nel 2012 dall’Agenzia delle entrate che le contestava di aver fruito per intero della detrazione da ripartirsi invece al 50% con il coniuge separato, essendo i figli divenuti maggiorenni, in assenza di un rinnovato accordo in materia. Impugnato l’atto, la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone, le aveva dato ragione ma in secondo grado, su istanza del Fisco, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, aveva ribaltato la decisione affermando la piena validità ed efficacia della cartella, “tenuto anche conto che l’altro coniuge aveva provveduto a detrarre la sua quota del 50% delle spese per i carichi di famiglia nella propria dichiarazione dei redditi”. Secondo la Ctr infatti “occorreva che si ristipulasse un accordo tra gli ex coniugi, nel quale venisse esplicitamente indicato che la detrazione spettava per intero, od in percentuale, ad uno dei coniugi, anche se separati”.
La Suprema corte nell’accogliere il ricorso bacchetta l’Agenzia affermando che quanto sostenuto “non trova fondamento in alcuna norma di legge o principio, del diritto tributario così come di quello di famiglia”. E come se non bastasse “contrasta pure con la normativa di prassi emanata dallo stesso Ente impositore”, che nella circolare n. 15/e del 2007, scrive: “si ritiene che i genitori possano continuare, salvo diverso accordo, a fruire per il figlio maggiorenne e non portatore di handicap, della detrazione ripartita nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio” (principio confermato con Circ. n. 34/E del 2008, alla p. 7.).
Da qui l’accoglimento del ricorso e l’affermazione del seguente principio di diritto: “La detrazione fiscale per i figli a carico, prevista dall’art. 12, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 è riconosciuta ai genitori, legalmente separati o divorziati, nella medesima misura in cui era ripartita nel periodo della minore età del figlio, quando quest’ultimo raggiunge la maggiore età, senza che sia necessario un accordo in tal senso tra i genitori”.
La Cassazione ricorda che l’art. 12 del Tuir nella versione applicabile ratione temporis, dispone “1. Dall’imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi: … c) 800 euro per ciascun figlio … In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”.