Genitori, non c’è reato se i figli abbandonano prima di finire le medie
Nessuna sanzione penale per il genitore che non impedisce ai figli di lasciare gli studi prima di aver terminato la scuola media inferiore .
La Cassazione (sentenza 4520), accoglie il ricorso dei genitori contro la condanna all’ammenda disposta dal giudice di pace per la violazione dell’articolo 731 del codice penale, che punisce l’inosservanza dell’obbligo di istruzione elementare dei minori.
Per il giudice di pace i genitori, senza un giustificato motivo, erano venuti meno all’obbligo di vigilare sulle assenze dei due figli che, protratte per tutto l’anno, si erano tradotte nell’abbandono scolastico.
La difesa dei genitori era focalizzata su due aspetti. Il giudice di pace non aveva considerato l’abrogazione della norma (articolo 8 della legge 1859/1962) che consentiva l’applicazione dell’articolo 731 del Codice penale. Inoltre il giudice di prima istanza non aveva verificato se la mancata frequenza scolastica dei minori dipendeva da un loro categorico rifiuto non superabile con l’intervento dei genitori. Sul punto non era stata valorizzata una testimonianza secondo la quale i due giovani avevano deciso di lasciare perché discriminati in quanto rom.
La verifica però non serve, visto che la prima obiezione sollevata dalla difesa è centrata. Con il cosiddetto decreto “taglia leggi” (Dlgs 212/2010) - che ha eliminato circa 200mila disposizioni precedenti al 1970 non esplicitamente indicate come necessarie - è stato definitivamente abrogato anche l’articolo 8 della legge 1858/1962: la norma sulla quale poggiava la contravvenzione penale.
Secondo l’articolo cancellato l’obbligo scolastico é esteso fino al conseguimento del diploma di scuola media (secondaria di primo grado) o «al compimento del quindicesimo anno di età se il minore dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico». Attualmente la legge 53 del 2003 afferma l’obbligo scolastico per almeno 12 anni a partire dalla iscrizione alla “scuola elementare” «o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il 18 anno di età». Tuttavia non c’è - precisa la Cassazione - alcuna norma penale che punisce l’inosservanza dell’obbligo scolastico della scuola media anche inferiore.
L’articolo 731 del Codice penale sanzionava, infatti, l’obbligo di istruzione originariamente previsto dal Rd 577/1928 per la sola scuola elementare. Un obbligo esteso poi alla media inferiore (articolo 8 legge 1859/1962) e successivamente ai due anni della superiore (legge 53/2003). Ma la norma penale non può essere usata in maniera “elastica” per sanzionare le diverse violazioni previste dalle varie leggi nel tempo. Il Codice penale vale solo in caso di abbandono della scuola elementare.
Corte di cassazione - Sezione III -Sentenza 31 gennaio 2017 n. 4520