Gestione separata, il credito Inps si prescrive dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi
A meno che non sia provato l'occultamento doloso dei redditi per il quale non è sufficiente la mancata compilazione del quadro RR
L'avvocato che non compila il quadro RR della dichiarazione dei redditi per l'anno in cui sostiene di aver prodotto un reddito inferiore alla soglia dei 5mila euro può essere ritenuto obbligato all'iscrizione alla gestione separata Inps se non è dimostrata l'occasionalità dell'attività professionale svolta. E va però precisato che la dimostrazione contraria, cioè l'abitualità delle prestazioni realizzate, va verificata ex ante in base a diversi indici sintomatici che l'attestino.
Comunque sia la mancata compilazione del quadro relativo ai redditi occasionali del professionista non dimostra di per sé che questi abbia agito al fine di occultare "dolosamente" il proprio debito previdenziale. Non c'è quindi alcun automatismo tra mancata dichiarazione e applicazione dell'ipotesi di sospensione della prescrizione prevista dal n. 8) dell'articolo 2941 del Codice civile. Infatti, secondo la norma in caso di dolo del debitore il credito inizia a prescriversi dalla conoscenza da parte del creditore del comportamento illecito della controparte.
Per cui in assenza di prova del dolo va affermata la decorrenza della prescrizione a partire dal giorno di scadenza del termine per il pagamento del contributo previdenziale. Lo afferma la Cassazione che - con la sentenza n. 27294/2023 - demanda al giudice del rinvio l'accertamento di un eventuale comportamento doloso dell'avvocato ricorrente al fine di verificare l'avvenuto o meno compimento del termine prescrizionale.
Infine, la Cassazione precisa chiarendo che in tale materia la dichiarazione relativa ai redditi percepiti è solo un atto cosiddetto di scienza del tutto indipendente dall'omissione contributiva. E l'obbligo previdenziale non scaturisce dalla dichiarazione. Non può quindi che farsi decorrere il termine della prescrizione del debito previdenziale dalla scadenza del termine per il pagamento. Non quindi dalla data di presentazione della dichiarazione.