Giudice tributario monocratico per le liti fino a 5mila euro
Il limite attuale di 3mila euro resterà in vigore per i ricorsi notificati fino al 30 giugno. L’Agenzia depositerà entro 31 marzo l’elenco delle controversie presso la Cassazione
Per i ricorsi notificati dal 1° luglio prossimo la competenza del giudice tributario monocratico viene estesa alle controversie fino a 5mila euro e non più 3mila euro. Al fine, poi, di accelerare le estinzioni dei giudizi in Cassazione, l’agenzia delle Entrate depositerà presso la cancellaria della Corte l’elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione e non più, come ipotizzato in un primo momento, un’attestazione informatica per via telematica. È quanto emerge dal nuovo articolo 41 del Dl per l’attuazione del Pnrr.
Giudice unico
Con la legge di riforma della giustizia tributaria era stata introdotta la competenza del giudice unico (ricorsi notificati dall’1/1/2023) per le controversie di valore fino a 3mila euro (importo coincidente con il limite di valore entro cui il contribuente può difendersi in proprio). Ora tale limite viene innalzato a 5mila euro ma per i ricorsi notificati dal 1° luglio 2023. Fino a tale data resterà valida - per l’individuazione della competenza del giudice monocratico - l’importo dei 3mila euro della controversia. Si ricorda che:
1 sono comunque escluse le controversie di valore indeterminabile;
2 per valore della lite si intendono le sole imposte ovvero le sole sanzioni,
3 si considera anche l’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita;
4 davanti al giudice unico dall’1/9/2023 le udienze si terranno esclusivamente a distanza.
Anche il nuovo valore di 5mila euro appare basso. Basti pensare che nel processo penale al giudice monocratico, già competente per vari reati tributari (omessi versamenti, sottrazione fraudolenta non aggravata indebita compensazione crediti non spettanti, eccetera), con la riforma Cartabia, è stata attribuita anche la competenza per le omesse presentazioni delle dichiarazioni Iva, redditi e sostituto; tutti delitti che presuppongono evasioni di imposta superiori ad una certa soglia. Così si verifica che per casi di gran lunga meno gravi (evasioni fino a 5mila euro) ai fini fiscali è necessaria la decisione di tre giudici, mentre ai fini penali (casi decisamente più gravi di evasione) nonostante la delicatezza della decisione che può comportare restrizioni della libertà personale, confisca, interdizioni, eccetera, decide un solo giudice.
Definizioni in Cassazione
Al fine di accelerare la dichiarazione di estinzione del giudizio della Cassazione per i casi di definizione delle liti, la prima bozza del Dl (si veda «Il Sole 24 Ore» del 15 febbraio 2023) prevedeva un raccordo telematico tra l’Agenzia e la sezione tributaria della Corte delle domande di definizione presentate agli Uffici. Ora tale «canale telematico» viene sostituito con il deposito di un elenco delle controversie per le quali è stata presentata domanda di definizione con l’indicazione dei relativi versamenti (senza più necessita del provvedimento ad hoc di agenzia delle Entrate e ministero della Giustizia). Il primo deposito (definizioni ex legge 130/2022) verrà eseguito entro il 31 marzo. Per le definizioni (legge 197/2022), in scadenza al 30 giugno, il deposito avverrà entro il successivo 31 luglio 2023.