Il Consiglio di Stato (sez. IV, 30 aprile 2024, n. 3945), nell’ambito di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento promosso da alcune associazioni ambientaliste ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ha condannato la Regione Lazio e l’Ente Monti Cimini - Riserva naturale Lago di Vico, ad adottare misure “attive” e “anticicliche” finalizzate a contrastare la situazione di conclamato degrado degli habitat naturali presenti nel bacino del lago di Vico.
LA MASSIMA
Ambiente e territorio - Siti di interesse comunitario e zone speciali di conservazione -- Art. 6, paragrafo 2 della direttiva habitat - Fonte autonoma di obblighi per gli Stati membri - Accertato stato di degrado dell’habitat naturale - Enti esponenziali di interessi legittimi collettivi relativi alla tutela dell’ambiente - Istanza-diffida per l’adozione di misure per evitare il degrado degli habitat naturali - Amministrazioni competenti - Obbligo di provvedere - Sussiste - Misure di conservazione - Non sufficienti - Necessarie misure proattive, opportune, non formali, effettive, efficaci e adeguate - Contenuto tecnico- discrezionale - Limite - Azione avverso il silenzio inadempimento - Proponibilità - Fondatezza - Efficacia dell’adempimento - Misurazione in concreto, ex post.
Nel caso di accertato stato di degrado di un sito di interesse comunitario/zona speciale di conservazione, a seguito di un’istanza-diffida da parte degli enti esponenziali di interessi legittimi collettivi relativi alla tutela dell’ambiente per l’adozione di misure per evitare tale degrado, le amministrazioni competenti hanno l’obbligo di provvedere, anche ai sensi dell’art. 6, paragrafo 2 della direttiva habitat, con autonome e ulteriori “opportune misure”. Pertanto, esse non possono limitarsi a documentare l’adozione di provvedimenti contenenti misure di conservazione, ma debbono dimostrare di aver adottato atti contenenti misure “proattive” e “opportune”, ovvero “non formali” e, dunque, “effettive” “efficaci” e “adeguate”, con effetti misurabili, tali da invertire efficacemente il trend attuale, e quindi specificamente indirizzate a prevenire e contrastare il progressivo deterioramento del sito, ovvero ad assicurare il ripristino delle caratteristiche ecologiche esistenti al momento della sua designazione quale sito di importanza comunitaria. Nel caso di mancata risposta nei sopra indicati termini è ammessa ed è fondata l’azione avverso il silenzio inadempimento ex art. 117 c.p.a. Il contenuto delle misure di prevenzione e di contrasto al degrado degli habitat protetti è di natura tecnico-discrezionale, ma la previsione contenuta nell’art. 6, paragrafo 2, della direttiva habitat, circa la necessità che le misure siano “opportune”, ovvero efficaci e adeguate, riduce il margine discrezionale degli Stati membri e limita le eventuali facoltà regolamentari o decisionali delle autorità nazionali relativamente alla individuazione dei mezzi da impiegare e alle scelte tecniche da operare nell’ambito delle dette “opportune misure”. L’adeguatezza delle misure e, quindi, l’efficacia dell’adempimento, dovranno essere misurate in concreto, ex post, in termini di effettiva riduzione dei fenomeni indicatori del degrado. Nel caso in esame, l’istanza di che trattasi, con la quale le Associazioni Clientearth Aisbl e Lega Italiana Protezione Uccelli - Lipu Odv chiedevano l’adempimento dell’obbligo di adozione delle opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali presenti nel bacino del lago di Vico, si inserisce in un quadro di articolate iniziative, procedimentali e giurisdizionali, avanzate dalle medesime associazioni appellanti, a seguito delle quali sono già intervenute la sentenze del Cons. Stato, sez. IV, 12 ottobre 2023, n. 8897 (che ha accertato l’obbligo della Regione Lazio di esercitare i propri poteri sostituivi, ai sensi dell’art. 152 del d.lgs. n. 152 del 2006, al fine di assicurare l’avvio delle azioni preventive e correttive per contrastare il fenomeno della proliferazione delle alghe nel lago di Vico), nonché la sentenza del T.a.r. del Lazio, sez. V, 3 febbraio 2023, n. 1926 (che ha accertato l’obbligo di provvedere della Regione Lazio in ordine alla designazione di una zona vulnerabile ai nitrati, corrispondente all’intero bacino idrografico del lago di Vico, ai sensi della direttiva 91/676/CEE).
Il Consiglio di Stato (sezione IV, 30 aprile 2024, n. 3945), nell’ambito di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento promosso da alcune associazioni ambientaliste ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ha condannato la Regione Lazio e l’Ente Monti Cimini - Riserva naturale Lago di Vico, ad adottare misure “attive” e “anticicliche” finalizzate a contrastare la situazione di conclamato degrado degli habitat naturali presenti nel bacino del lago di Vico. Nonostante le amministrazioni intimate avessero...


