Giudizio di ottemperanza, no all'imposta di registro per il rilascio della sentenza
Lo ha stabilito la Corte costituzionale, sentenza n. 140 di oggi, dichiarando l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 66, comma 2, del Dpr 26 aprile 1986, n. 131
È illegittimo il divieto di rilascio dei provvedimenti giurisdizionali prima del pagamento della imposta di registro in quanto preclude la possibilità di agire in sede di ottemperanza per l'attuazione delle pronunce del giudice ordinario. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, sentenza n. 140 di oggi, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 66, comma 2, del Dpr 26 aprile 1986, n. 131 (Tu disposizioni sull'imposta di registro), "nella parte in cui non prevede che la disposizione di cui al comma 1 non si applichi al rilascio della copia della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale, i quali debbano essere utilizzati per proporre l'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo". La questione era stata sollevata con ordinanza del 2 marzo 2021 (reg. ord. n. 76 del 2021) dal Consiglio di Stato, sezione quarta.
Secondo il rimettente, infatti, a causa dell'omesso versamento della imposta di registro, l'ufficio del Tribunale non aveva rilasciato al creditore vittorioso l'ordinanza munita della certificazione di passaggio in giudicato, funzionale all'esercizio dell'azione di ottemperanza.
L'articolo 66 del Dpr n. 131 del 1986, al comma 1 – ricostruisce la Consulta -, vieta ai soggetti di cui al precedente articolo 10, lettere b) e c) – cioè, per quanto qui rileva, ai cancellieri e ai segretari degli organi giurisdizionali – di rilasciare originali, copie ed estratti degli atti soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati o autenticati, se non dopo la registrazione stessa, indicando i relativi estremi e l'ammontare dell'imposta; al successivo comma 2, prevede alcune deroghe a tale divieto, disponendo che esso non si applica a «una serie di atti tassativamente enunciati» (sentenza n. 198 del 2010), senza tuttavia contemplare il rilascio della sentenza o di altro provvedimento giurisdizionale funzionale all'instaurazione del giudizio di ottemperanza.
In ragione della tassatività delle deroghe al divieto di rilascio, argomenta la Corte, «l'esercizio dell'azione di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo per conseguire l'attuazione dei provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario è, di fatto, precluso dall'inadempimento all'obbligo di versamento dell'imposta di registro». Ne consegue infatti che il cancelliere non possa rilasciare il provvedimento giurisdizionale recante in calce la certificazione di passaggio in giudicato che costituisce requisito di ammissibilità del ricorso per l'ottemperanza delle sentenze e degli altri provvedimenti a esse equiparati pronunciati dal giudice ordinario.
E il divieto di rilascio del provvedimento giurisdizionale (recante in calce la certificazione di passaggio in giudicato), impedendo di fatto l'accesso al giudizio di ottemperanza, limita il diritto alla tutela giurisdizionale. Non solo, tale limitazione, non è strettamente necessaria e proporzionata rispetto alle esigenze di tutela dell'adempimento del dovere tributario, che pure, come in precedenza chiarito, vengono in considerazione nella fattispecie in esame, perché l'obbligazione tributaria non è contestata dal contribuente.