Rassegne di Giurisprudenza

Giurisdizione amministrativa per gli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Finanziamenti pubblici - Protocollo di intesa - Accordo integrativo o sostitutivo di provvedimento amministrativo - Giurisdizione - Competenza - Controversie attinenti la formazione e l'esecuzione - Giudice amministrativo - Competenza esclusiva ex art. 133, comma 1, lett. a) n. 2 c.p.a.
In tema di finanziamenti pubblici concessi nel contesto di un ampio intervento amministrativo programmatico teso a realizzare specifiche finalità pubbliche e di interesse generale, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice amministrativo relativamente al protocollo d'intesa concluso fra il soggetto privato e quello pubblico, in quanto qualificabile come accordo integrativo o sostitutivo di un provvedimento amministrativo e inquadrabile negli accordi regolati dall'art. 11 della l. n. 241/1990 che sono attratti dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in forza dell'art. 133, comma 1, lett. a) n. 2 c.p.a. (Fattispecie relativa alla revoca di finanziamento pubblico regolato da protocollo di intesa stipulato tra un'ATI e ente locale in relazione ad programma di riqualificazione urbana approvato da decreto MIT che espressamente prevedeva che le regioni ed i comuni interessati avrebbero dovuto stipulare accordi, intese o convenzioni volte a determinare le modalità di attuazione del programmo e di erogazione dei finanziamenti).
Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 28 luglio 2021 n. 21650

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni patto territoriale - Erogazione di finanziamenti - Controversia - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
La cognizione delle controversie relative ai finanziamenti concessi in sede di formazione ed esecuzione di un patto territoriale - quale espressione di accordo integrativo o sostitutivo di provvedimento - rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della l. n. 241 del 1990, oggi trasfuso nell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, del c.p.a., in quanto - salva l'ipotesi in cui il finanziamento sia riconosciuto direttamente dalla legge e alla P.A. resti demandato solo il compito di verificare l'esistenza dei relativi presupposti senza alcun apprezzamento discrezionale sull'"an", sul "quid" e sul "quomodo" - l'erogazione dei relativi contributi, sia in via provvisoria che in sede definitiva, implica l'adozione, da parte della P.A., di decisioni istituzionali circa la corretta allocazione di risorse finanziarie destinate ad una programmazione negoziata, che vede coinvolti, in egual misura, soggetti pubblici e privati, nonché un sindacato sul corretto esercizio della ponderazione comparativa degli interessi valutati in sede di erogazione, postulando la sussistenza e la persistenza di un potere amministrativo incompatibile con la cognizione giurisdizionale del giudice ordinario
Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 12 aprile 2019 n. 10377

Accordi integrativi - Patti territoriali - Controversie attinenti la formazione e l'esecuzione - Giudice amministrativo - Competenza esclusiva.
Sono attribuite alla cognizione del giudice amministrativo tutte le controversie riguardanti accordi integrativi o sostitutivi di un provvedimento amministrativo, quali sono i patti territoriali, disciplinati, come strumenti di programmazione negoziata tra soggetti pubblici e soggetti privati, dall'art. 1, c. 203 e ss., della L. n. 662/1996. La competenza esclusiva del giudice speciale si estende sia alle questioni che attengono alla formazione e alla conclusione di tali accordi, dove più marcato è l'esercizio di un potere discrezionale della P.A., sia alla loro esecuzione, come stabilisce espressamente l'art. 11, comma 5, della L. 241/1990. La natura esclusiva della giurisdizione comporta la devoluzione della controversia al giudice amministrativo anche quando essa investa posizioni definibili in termini di diritto soggettivo, trattandosi di una materia "speciale" che presenta peculiarità tali da giustificare il trasferimento della tutela dei diritti al giudice al quale è già affidata la tutela degli interessi legittimi.
Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 24 gennaio 2019, n. 2082

Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni contributi concessi all'associazione 'civen' per la realizzazione di progetti di ricerca nelle nanotecnologie - Revoca - Controversia - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), del d.lgs. n. 104 del 2010, la controversia relativa alla revoca di contributi concessi con fondi statali e dell'Unione europea all'associazione "Civen" (Coordinamento interuniversitario veneto per la nanotecnologie) per la realizzazione di progetti nel settore delle nanotecnologie, trattandosi di erogazioni che trovano titolo in un accordo tra Pubbliche Amministrazioni, rilevante ai fini ed agli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 15 della l. n. 241 del 1990 e 34 del d.lgs. n. 267 del 2000, norme che si pongono, tra loro, in rapporto di genere a specie.
Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 31 luglio 2017, n. 18985