Rassegne di Giurisprudenza

Giurisdizione amministrativa per I danni da omesso esercizio del potere autoritativo discrezionale della Pa

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Edilizia e urbanistica - Risarcimento danni - Comportamento omissivo della PA - Interesse legittimo pretensivo - Giurisdizione amministrativa - Sussiste - Fattispecie relativa a mancato riesame domanda di condono
Qualora il petitum sostanziale riguardi un comportamento omissivo da parte della PA, che abbia specifica correlazione con un potere pubblico, deve essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Costituisce infatti lesione di un interesse legittimo pretensivo il rifiuto di esercitare tale potere da parte della PA. (Nella specie la suprema corte ha devoluto al giudice amministrativo la domanda risarcitoria per il mancato riesame della domanda di condono originariamente espressamente negato poiché costituisce omesso esercizio di un pubblico potere)
• Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 12 novembre 2021, n. 33851

Giurisdizione amministrativa - Omesso esercizio della p.a., del potere autoritativo discrezionale - Art. 7 c.p.a. - Domanda risarcitoria del privato - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie.
E' devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia introdotta dal privato al fine di ottenere il risarcimento del danno conseguente all'omesso esercizio, da parte della P.A., del potere autoritativo discrezionale, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. n.104 del 2010, rispetto al quale la posizione soggettiva vantata dal privato non assume la natura di diritto soggettivo ma quella di interesse legittimo pretensivo; in tal caso, infatti, non viene in considerazione l'incolpevole affidamento del privato su un provvedimento amministrativo ampliativo legittimamente annullato in sede di autotutela (con conseguente lesione del diritto soggettivo alla conservazione dell'integrità del patrimonio), e neppure l'affidamento, circa l'emanazione di un provvedimento ampliativo, ingenerato da un comportamento della P.A. che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, essendo, al contrario, fondata la pretesa risarcitoria esclusivamente sull'omesso compimento dell'attività provvedimentale necessaria ad evitare l'insorgenza del dedotto pregiudizio. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla controversia introdotta da una società consortile impegnata, sulla base di una convezione urbanistica, nella realizzazione e vendita di un comparto edilizio nel quadro del programma di riqualificazione di un'area comunale, al fine di ottenere dal Comune, quale proprietario dell'impianto fognario, nonché dall'ente gestore del servizio pubblico idrico integrato, comprensivo della rete fognaria, il risarcimento del danno derivante dal mancato realizzo o dalla mancata riparazione del sistema fognario nell'area interessata dalle realizzazioni edilizie).
• Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 29 luglio 2021, n. 21768

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Autorizzazioni e concessioni convenzione urbanistica - Controversia relativa - Risoluzione tramite arbitrato - Limiti - Canone integrativo della buona fede - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
In tema di devoluzione in arbitrato rituale di controversie con la pubblica amministrazione, la convenzione urbanistica, quale accordo sostitutivo ex art. 11 l. n. 241 del 1990, non è suscettibile - per tutto ciò che non è disposto dal regolamento contrattuale - di produrre obblighi per la pubblica amministrazione correlati a diritti soggettivi del privato attraverso l'integrazione legale dell'accordo, in ragione della incompatibilità del principio di integrazione del contratto sulla base della buona fede con la norma attributiva del potere amministrativo. Ne consegue che la controversia derivante dalla mancata adozione di provvedimenti da parte della pubblica amministrazione che abbia determinato la non eseguibilità della convenzione urbanistica non può essere risolta mediante arbitrato rituale in quanto è afferente ad interessi legittimi.
• Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 11 maggio 2021, n. 12428